Concorso docenti PNRR: legittima la graduatoria dei soli vincitori senza elenco idonei (TAR Lazio n. 12274 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi per il reclutamento del personale docente finanziati con risorse del PNRR, la norma di rango primario che prevede la formazione e la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, nel limite dei posti messi a concorso, è legittima e non viola i principi costituzionali di trasparenza, imparzialità e buon andamento, né le fonti sovranazionali invocate. L’esclusione dell’elenco degli idonei non vincitori trova adeguata giustificazione nella ratio di accelerazione e speditezza che caratterizza le procedure PNRR, connotate dalla cadenza annuale del concorso e dall’efficacia temporalmente circoscritta della graduatoria. I partecipanti, pur non potendo pretendere la pubblicazione di una graduatoria degli idonei, conservano il diritto di accesso per verificare il punteggio conseguito e gli avvenuti scorrimenti in seguito a rinunce.
Il Fatto
Alcuni candidati partecipanti al concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, bandito con decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 6 dicembre 2023, hanno impugnato gli atti della procedura nella parte in cui prevedevano la compilazione della sola graduatoria dei vincitori, senza l’esplicitazione dei candidati risultati idonei ma non vincitori. Gli interessati, che avevano superato le prove selettive e sostenuto la valutazione dei titoli, chiedevano l’annullamento delle graduatorie definitive e la condanna dell’Amministrazione a pubblicare elenchi comprensivi di tutti gli idonei, al fine di consentire la loro collocazione in base al punteggio complessivamente riconosciuto. Il ricorso, proposto anche nei confronti di numerosi Uffici Scolastici Regionali, è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 17 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, aderendo all’indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui l’operato degli Uffici Scolastici Regionali risulta conforme alla disciplina concorsuale di cui all’art. 9 del decreto dipartimentale n. 2575 e n. 2576/2023, a sua volta aderente alla disposizione di legge istitutiva del concorso di cui all’art. 59, comma 10, lett. d), del d.l. n. 73/2021. Tale norma prevedeva che dovesse essere stilata e pubblicata la sola graduatoria dei vincitori, nel limite dei posti messi a concorso, con la possibilità di integrazione nella misura delle eventuali rinunce intervenute con i candidati che avessero raggiunto il punteggio minimo per il superamento delle prove. Il Collegio ha evidenziato che, a fronte del chiaro disposto normativo, nessun rimprovero poteva essere mosso agli Uffici per la mancata pubblicazione di un elenco degli idonei non vincitori, essendo tale adempimento non previsto dalla lex specialis.
Quanto alla compatibilità della disciplina con i principi costituzionali, il Tribunale ha ritenuto la scelta normativa ragionevole e coerente con la ratio della procedura, rientrante tra quelle finanziate dal PNRR e caratterizzata da esigenze di celerità e speditezza. Rileva in particolare la cadenza annuale del concorso, impegno recepito nella norma di legge, che giustifica la pubblicazione di una graduatoria dei soli vincitori con efficacia temporalmente circoscritta. Le modalità semplificate e derogatorie trovano adeguata giustificazione nelle esigenze di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa, senza che sia evidenziata una lesione irragionevole di interessi di analogo rango, rientrando nella prerogativa dello Stato individuare le modalità di reclutamento più funzionali alle proprie esigenze.
Il Collegio ha infine precisato che i partecipanti, pur non potendo pretendere la pubblicazione di una graduatoria di idonei in contrasto con la previsione legislativa, possono esercitare il diritto di accesso per verificare il proprio punteggio e gli avvenuti scorrimenti della graduatoria in seguito a rinunce. In ragione dell’infondatezza delle censure, il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite stante la natura delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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