Motivazione per relationem e distanze legali con balconi aggettanti (Cass. civ. Sez. II n. 22765 del 13.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, ovvero dell’identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sì che dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente. Va invece cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronuncia di primo grado in modo acritico, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. Nel calcolo delle distanze legali la rilevanza dei balconi aggettanti attiene all’accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il proprietario di un’abitazione agisce con ricorso per denuncia di nuova opera contro i titolari del fondo confinante, che avevano avviato la costruzione di un nuovo edificio a distanza inferiore a quella minima inderogabile prevista dal regolamento edilizio comunale. Il Tribunale dispone la sospensione dell’opera; esaurita la fase nunciatoria, l’attore instaura la causa di merito chiedendo l’arretramento del fabbricato e il risarcimento del danno.
I convenuti resistono e propongono domanda riconvenzionale di abbattimento dell’edificio attoreo, assumendone la difformità dalla concessione edilizia. Il Tribunale, espletata una c.t.u., accoglie la domanda attorea, ordina l’arretramento e rigetta sia la richiesta risarcitoria sia la riconvenzionale. La Corte d’appello rigetta il gravame per sopravvenuta carenza di titolarità attiva degli appellanti, il cui immobile era stato acquisito gratuitamente al patrimonio dell’ente territoriale, e ravvisa la loro soccombenza virtuale ai fini delle spese. Propongono ricorso per cassazione gli appellanti soccombenti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta con priorità le censure di merito, poiché la sentenza impugnata, pur avendo rilevato la carenza di legittimazione attiva, ha comunque esaminato il gravame ai fini della soccombenza virtuale, ponendo una diversa ratio decidendi.
Il secondo motivo denuncia la motivazione apparente, per avere la Corte territoriale trascritto integralmente la decisione di primo grado senza esaminare i rilievi degli appellanti. La doglianza è infondata. La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. va letta come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: è denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata. Il vizio si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza (Sez. Un. n. 8053 del 07.04.2014; Sez. Un. n. 2767 del 30.01.2023).
Nella specie non ricorre la motivazione apparente, perché il fondamento della decisione è percepibile: si tratta di motivazione per relationem. I motivi di appello erano meramente riproduttivi delle difese svolte in primo grado, imperniate sulla medesima tesi dell’incomputabilità dei balconi e sull’illegittimità della costruzione avversaria. A parità di questioni, la Corte distrettuale ben poteva richiamare la sentenza del Tribunale, ricordando la conformità della stessa alla giurisprudenza di legittimità sul calcolo delle distanze rispetto ai balconi aggettanti (Sez. II n. 25191 del 17.09.2021; Sez. II n. 23845 del 02.10.2018; Sez. II n. 18282 del 19.09.2016).
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 873 cod. civ. e dell’art. 9 d.m. n. 1444/1968, per avere la Corte territoriale computato i balconi aggettanti nel calcolo delle distanze. Il mezzo è in parte infondato e in parte inammissibile: la Corte d’appello ha condiviso l’accertamento di fatto del Tribunale sulla presenza dei balconi e ha applicato correttamente la giurisprudenza; la diversa lettura delle risultanze istruttorie proposta dai ricorrenti si traduce in un’inammissibile istanza di revisione del convincimento del giudice di merito, estranea al giudizio di cassazione (Sez. Un. n. 24148 del 25.10.2013).
Resta assorbito l’esame del motivo sulla carenza di legittimazione attiva per sopravvenuta acquisizione dell’immobile al patrimonio del Comune ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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