Il giudicato preclude la richiesta di documentazione già valutata (TAR Lazio n. 8849 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudicato che ha accolto la domanda di annullamento di un diniego di visto di ingresso per motivi di studio, accertando la sussistenza del requisito economico, produce un effetto conformativo su tale presupposto: l’Amministrazione, nel riesercitare il potere, non può richiedere nuovamente la documentazione finanziaria già valutata e ritenuta satisfattiva in sede giurisdizionale. La nuova convocazione dell’interessato è legittima solo se finalizzata al riesercizio del potere, ma deve svolgersi nel rispetto del dictum, senza rimettere in discussione le statuizioni coperte dal giudicato. In caso di elusione, il Tribunale può disporre il riesercizio del potere entro un termine perentorio e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il visto deve essere rilasciato, fatti salvi eventuali profili ostativi per ragioni di pubblica sicurezza o altri profili diversi, non oggetto del precedente contenzioso.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto l’annullamento del diniego di visto d’ingresso per motivi di studio, emesso dalla sede consolare, con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che aveva accertato la sussistenza del requisito economico e annullato il provvedimento per eccesso di potere.
A seguito dell’inerzia dell’Amministrazione, la parte interessata proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo il riesercizio del potere entro quindici giorni e comunque in tempo utile per l’immatricolazione, nonché la fissazione di un’astreinte e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione riferiva di aver convocato la ricorrente, ma quest’ultima eccepiva che la richiesta di nuova documentazione finanziaria contrastava con l’accertamento già compiuto in sede di cognizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, qualificando come elusivo il comportamento della sede diplomatica che, dopo il giudicato, aveva convocato la ricorrente chiedendo nuovamente documentazione a carattere finanziario. La motivazione della sentenza ottemperata aveva espressamente affermato che gli elementi allegati in giudizio smentivano le conclusioni del provvedimento impugnato, consentendo di ritenere sussistente il presupposto economico: su tale aspetto si era quindi prodotto un effetto pienamente conformativo, non più discutibile.
Il Collegio ha distinto tra la legittima nuova convocazione della ricorrente, ammissibile in quanto funzionale al riesercizio del potere, e la richiesta di documentazione già valutata, che invece contraddiceva il dictum. Il riesercizio del potere, infatti, deve muovere dai dati emergenti dal giudicato e non può rimetterne in discussione le statuizioni. Il visto, di conseguenza, deve essere rilasciato, salvi eventuali profili ostativi per ragioni di pubblica sicurezza o altri aspetti non coperti dal precedente contenzioso, allo stato non emergenti dagli atti.
Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di riesercitare il potere entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, disponendo sin da ora la nomina del commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inerzia. Il soggetto individuato è il Capo dell’Ufficio “Unità per i Visti” della Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie del Ministero, con facoltà di delega, che dovrà provvedere su istanza della parte ricorrente in tempo utile rispetto alla scadenza del termine per l’immatricolazione.
La decisione afferma il principio per cui l’effetto conformativo del giudicato di annullamento limita il potere di riesame dell’Amministrazione, che non può reiterare richieste istruttorie su presupposti già accertati in giudizio. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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