L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non invalida l’ordinanza di demolizione d’ufficio (TAR Campania n. 5034 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione è atto doveroso e vincolato, sicché l’omessa comunicazione di avvio del procedimento degrada a mera irregolarità non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, poiché la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto modificare il contenuto dispositivo del provvedimento. La valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, non potendosi scomporne una parte per negare l’assoggettabilità alla sanzione demolitoria. L’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza dell’immobile abusivo grava su chi ha commesso l’abuso; solo la deduzione di concreti elementi di riscontro da parte di quest’ultimo trasferisce l’onere di prova contraria in capo all’amministrazione. La circostanza che le opere siano state realizzate prima del 1967 è di per sé irrilevante a giustificare la mancanza del titolo edilizio, ove non sia accompagnata dall’allegazione della loro collocazione in zona esterna al centro abitato.
Il Fatto
Il Comune di Ercolano ha ingiunto al proprietario di un immobile la demolizione di opere realizzate senza titoli abilitativi, qualificate come interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, consistenti in una diversa distribuzione degli spazi interni con frazionamento, nella modifica dei prospetti e nella trasformazione di una porzione dell’androne in residenziale con realizzazione di un piano soppalco.
Il ricorrente ha impugnato le ordinanze deducendo violazione delle garanzie partecipative, difetto d’istruttoria sull’epoca di realizzazione e sulla conformità allo stato legittimo, nonché l’impossibilità di applicare il D.P.R. n. 380/2001 trattandosi di immobile costruito in epoca anteriore al 1930. La Sezione ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti, e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso ritenendo infondate tutte le censure. Quanto alla contestata omissione della comunicazione di avvio del procedimento, ha richiamato il principio per cui la doverosità del provvedimento sanzionatorio elide la violazione delle garanzie partecipative, trattandosi di atto vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto essere modificato dall’apporto procedimentale del privato.
Sul difetto d’istruttoria, il Tribunale ha evidenziato che dalla relazione di sopralluogo emergeva la datazione delle opere in un periodo successivo al 2021, confermata da documentazione fotografica, con ciò escludendo l’applicabilità della disciplina previgente invocata dal ricorrente. Ha inoltre rilevato che già l’art. 31 della legge n. 1150/1942 richiedeva la licenza edilizia per nuove costruzioni e modifiche, sicché l’epoca di realizzazione anteriore al 1967 non è circostanza di per sé decisiva.
La Corte ha infine ribadito che la valutazione dell’abuso deve essere complessiva, non frazionabile in singoli interventi, e che l’onere probatorio sulla data di realizzazione grava sul privato che ha commesso l’abuso, il quale non aveva fornito elementi di riscontro idonei a trasferire l’onere di prova contraria all’amministrazione. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna del ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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