Accesso civico agli atti di installazione della cabina elettrica: cessazione della materia del contendere per intervenuta ostensione (TAR Sardegna n. 64 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso ai documenti amministrativi nei confronti di un soggetto privato gestore di un pubblico servizio, ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, è esercitabile per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. L’intervenuta ostensione, ancorché tardiva, degli atti richiesti nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, atteso che l’interesse sostanziale del ricorrente risulta integralmente soddisfatto. La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, con liquidazione nella misura ridotta, qualora la tardiva trasmissione degli atti da parte del resistente abbia reso necessario il ricorso giurisdizionale.
Il Fatto
La società, proprietaria di uno stabile e dell’area su cui insiste una cabina elettrica di distribuzione, ha proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla propria istanza di accesso, inoltrata al gestore del servizio elettrico. L’istanza riguardava tutti gli atti in forza dei quali la cabina era stata installata, ivi inclusi i provvedimenti autorizzativi e gli eventuali atti negoziali relativi all’utilizzo dell’area. L’accesso era finalizzato alla valutazione delle iniziative da adottare a tutela dei propri diritti, tra cui la richiesta di rimozione del manufatto o di indennizzo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il gestore del servizio, costituitosi in giudizio, aveva depositato la documentazione richiesta, ostendendola alla parte ricorrente. Tale condotta ha integrato l’accesso, soddisfacendo compiutamente l’interesse fatto valere dalla società istante.
Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da riconoscere alla parte ricorrente, il cui interesse è venuto meno per il sopraggiungere dell’ostensione documentale.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la condanna del resistente, in applicazione del principio di soccombenza. La liquidazione è stata tuttavia contenuta in misura ridotta, in considerazione della circostanza che la trasmissione degli atti era avvenuta tardivamente, dopo la proposizione del ricorso, rendendo necessario il ricorso al giudice per ottenere quanto richiesto.
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Nota della Redazione
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