Difetto di prova dell’an e autonomia della statuizione sul quantum nel giudizio risarcitorio (Cass. civ. Sez. 3 n. 1127 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La statuizione con cui il giudice di merito dichiara la domanda risarcitoria infondata per difetto di prova dell’an debeatur, aggiungendo che la parte non ha dimostrato nemmeno l’ammontare dei danni subiti per mancata produzione di documentazione fiscale o contabile, è sorretta da una autonoma ratio decidendi sul quantum debeatur. L’impugnazione della sola statuizione relativa all’an debeatur è, pertanto, inammissibile per difetto di decisività: quand’anche il motivo fosse accolto, la decisione resterebbe comunque sorretta dalla statuizione non impugnata sul quantum. La mancata compensazione delle spese di lite a favore della parte soccombente è scelta riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Nel 2008 un incendio danneggiò un uliveto di proprietà di una società, la quale promosse giudizio di accertamento tecnico preventivo per accertarne le cause e l’entità. Nel ricorso si allegava che l’incendio ebbe origine in un’area posta al confine tra l’uliveto e la strada statale, propagandosi poi alla vegetazione cresciuta nell’alveo di un canale. Il giudizio di merito fu introdotto dalla società cessionaria del credito, convenendo in giudizio l’ente proprietario della strada, la Regione, la Provincia e il Consorzio di Bonifica, e chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno. Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello confermò la decisione, ritenendo non provati la causa dell’incendio, il punto esatto di innesco e il nesso con la mancata manutenzione della strada. La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d’appello aveva errato nel richiedere la prova di un’omissione colposa dell’ente proprietario, laddove la responsabilità ex custodia prescinde dalla colpa. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività. La Corte ha rilevato che il giudice di merito, dopo aver dichiarato la domanda infondata per difetto di prova dell’an, aveva aggiunto che la società non aveva dimostrato nemmeno l’ammontare dei danni, non essendo stato prodotto alcun documento fiscale o contabile. Tale ulteriore statuizione costituisce un’autonoma ratio decidendi, non impugnata e idonea a sorreggere da sola il rigetto: anche accogliendo il motivo sull’an, la decisione resterebbe comunque valida per la statuizione sul quantum.

Il Collegio ha precisato che il motivo sarebbe stato comunque infondato, poiché la Corte d’appello aveva accertato l’impossibilità di stabilire l’origine dell’incendio e il nesso causale tra la strada e il danno. Tale accertamento, avente natura fattuale, non è sindacabile in sede di legittimità.

Il secondo motivo, concernente la regolazione delle spese, è stato ritenuto inammissibile e infondato. La ricorrente lamentava la condanna alla rifusione delle spese nonostante l’incertezza sul proprietario del canale. La Corte ha osservato che la parte soccombente non avrebbe comunque potuto ottenere la rifusione, ma solo, al più, la compensazione. La scelta di non compensare le spese è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in legittimità, come da costante giurisprudenza. Inoltre, correttamente è stata applicata la regola della soccombenza, essendo la domanda stata proposta in solido nei confronti di tutti i convenuti.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti controricorrenti e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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