Errore revocatorio e interpretazione della sentenza di appello (Cass. civ. Sez. 3 n. 10386 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio previsto dall’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa, caratterizzata dall’evidenza assoluta e dall’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti processuali. L’errore deve essere essenziale e decisivo e non deve avere formato oggetto di dibattito tra le parti. Esula dall’area del vizio revocatorio l’attività interpretativa e valutativa del giudice, ivi compresa l’interpretazione del significato della sentenza di merito impugnata per cassazione, anche se resa in modo inesatto. È, altresì, inammissibile il motivo di revocazione che censuri un’affermazione della sentenza resa ad abundantiam, in quanto priva del requisito della decisività. In materia di revocazione delle sentenze di legittimità, l’errore deve riguardare esclusivamente gli atti interni al giudizio di cassazione.
Il Fatto
La società Stellantis N.V., già Fiat Chrysler Automobiles, proponeva ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso contro la decisione della Corte d’appello di Torino. Il giudizio traeva origine da una complessa controversia in materia di bonifica ambientale, nella quale la società, condannata al risarcimento dei danni, aveva agito in regresso e in rivalsa nei confronti dei Comuni e dei privati che avevano in precedenza utilizzato l’area inquinata. La società censurava la sentenza di legittimità per errore di fatto percettivo, sostenendo che la Corte avesse erroneamente affermato che il giudice di appello aveva dichiarato prescritta l’azione extracontrattuale di regresso, laddove tale azione era stata invece rigettata nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per revocazione, esaminando distintamente i due motivi proposti. Con riferimento al primo motivo, la Corte ha richiamato i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 20013 del 2024, secondo cui l’errore revocatorio consiste in una mera svista percettiva, non dissimile dall’errore materiale, e non può concernere l’attività interpretativa e valutativa del giudice. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il tema della prescrizione aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, essendo stato proposto un ricorso incidentale dal Comune di Torino sul punto, con la conseguente esclusione del vizio ai sensi dell’art. 395 c.p.c.
La Corte ha ulteriormente precisato che l’errore denunciato atteneva, in realtà, all’interpretazione del contenuto della sentenza d’appello, attività valutativa che non può integrare il vizio revocatorio. A sostegno di tale conclusione, la Corte ha citato l’arresto delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, che ha ricostruito la nozione di errore revocatorio come “falsa supposizione” di un fatto, frutto di un “abbaglio dei sensi”, e non come un’erronea valutazione delle risultanze processuali. Nel caso di specie, il presunto errore emergeva solo da un complesso coordinamento di diverse affermazioni contenute nella sentenza impugnata per cassazione, ciò che escludeva la ricorrenza di un errore “ictu oculi” e dotato di evidenza assoluta.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato la inammissibilità in quanto l’affermazione censurata costituiva un mero obiter dictum, cioè un’argomentazione svolta ad abundantiam, priva del carattere della decisività richiesto per l’ammissibilità del rimedio revocatorio. La Corte ha precisato che, sebbene il principio del divieto di censura degli obiter dicta sia stato enunciato con riferimento al ricorso per cassazione, esso è vieppiù estensibile all’impugnazione per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ.
La Corte ha, infine, dichiarato assorbiti i ricorsi incidentali condizionati, stante l’inammissibilità dell’impugnazione principale, e ha regolato le spese di lite, escludendo il rimborso in favore del Comune di Torino per la tardività del controricorso, depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, come previsto dal novellato art. 370 cod. proc. civ..
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Nota della Redazione
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