Concordato in continuità: la conferma dell’omologa nonostante il reclamo fondato (art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i.) opera solo per la convenienza, non per altri vizi come la modifica unilaterale del contratto pendente (Cass. 10271/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n. 10271/2026, pubblicata il 20 aprile 2026 (R.G.N. 24097/2024) — pubblica udienza del 15 aprile 2026, Presidente Massimo Ferro, Relatore Andrea Zuliani.
Il principio di diritto
Ai sensi dell’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i., la corte d’appello può confermare la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale nonostante l’accoglimento del reclamo soltanto se quest’ultimo sia stato proposto, e ritenuto fondato, per contestare la convenienza del concordato rispetto all’alternativa liquidatoria, non anche se il reclamo riguardi altri aspetti di illegittimità del concordato, come la violazione dell’autonomia contrattuale del reclamante, cui sia stata imposta una modifica unilaterale delle condizioni del contratto pendente.
Il fatto
Una società ammessa al concordato preventivo in continuità aziendale otteneva l’omologazione a maggioranza delle classi, nonostante il voto contrario delle società titolari dei crediti derivanti da un contratto di leasing (relativo al complesso alberghiero in cui la debitrice esercita l’attività). Le titolari proposero reclamo, contestando la modifica unilaterale delle condizioni del leasing (riduzione del canone, eliminazione dell’indicizzazione). La proponente chiese in subordine la conferma dell’omologa ex art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i. anche in caso di accoglimento del reclamo. La Corte d’appello di Trento, con sentenza non definitiva, accolse il reclamo — illegittima la ridefinizione unilaterale del contratto — ma confermò ugualmente l’omologazione, ritenendo prevalente l’interesse generale alla continuità, e rimise la causa in istruttoria per liquidare il danno alle reclamanti. Le titolari hanno proposto ricorso per cassazione.
La motivazione
La Corte accoglie il primo motivo, nei termini che seguono, assorbe gli altri ed enuncia principi di diritto sull’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i. Sulla «richiesta delle parti»: infondato. È necessaria la richiesta (o l’adesione) del solo proponente il concordato — che ha il monopolio sul contenuto della proposta — mentre non è necessaria quella del creditore reclamante, che subisce la modifica come già subiva l’omologazione nonostante l’opposizione. Sui vizi sanabili con la conferma: fondato. Il rimedio dell’art. 53, comma 5-bis, opera solo quando il reclamo contesti la «convenienza» del concordato rispetto all’alternativa liquidatoria — ciòè le «perdite monetarie» del creditore (art. 16, par. 4, direttiva UE 2019/1023, di cui la norma è attuazione). Se invece il reclamo, come nel caso, riguarda un diverso profilo di illegittimità — la violazione dell’autonomia negoziale (art. 1322 c.c.) per l’imposizione unilaterale di condizioni contrattuali diverse — la conferma con risarcimento non è ammessa: quel vizio non è monetizzabile. Sull’interesse generale prevalente: va accertato e motivato in concreto e non può essere identificato nella mera continuità aziendale, che ne è solo il presupposto; la valutazione contrappone globalmente l’interesse di tutti i creditori e i lavoratori al pregiudizio del reclamante. Infine, la conferma dell’omologa deve avvenire con il contestuale riconoscimento e la quantificazione del risarcimento nella stessa sentenza, per apprezzare la perdurante fattibilità del piano.
Esito: dichiara estinto il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale (primo motivo), assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
La «conferma con risarcimento» dell’omologa in caso di reclamo fondato (art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i.) non è una clausola di salvataggio generale: presuppone che il reclamante lamenti solo un pregiudizio economico — un trattamento deteriore rispetto alla liquidazione — monetizzabile. Se il vizio è di altra natura, come la modifica unilaterale di un contratto pendente in violazione dell’autonomia negoziale, l’omologa va revocata, non «comprata» con un risarcimento. Inoltre la conferma richiede la sola adesione del proponente, non del creditore reclamante; l’interesse generale prevalente va motivato in concreto e non fatto coincidere con la continuità; e il danno va quantificato nella stessa sentenza che conferma l’omologa, perché il suo importo incide sulla fattibilità del piano — tanto più quando, come qui, i reclamanti rappresentano oltre il 92% del passivo.
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