Il termine dilatorio ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 va rispettato con l’emanazione dell’atto, non con la notifica (Cass. civ. Sez. 5 n. 20153 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento, l’atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell’ufficio in data anteriore alla scadenza del termine di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, vigente ratione temporis, ancorché notificato successivamente alla sua scadenza, è illegittimo. Il termine dilatorio ha natura di termine a difesa, volto a garantire il contraddittorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le proprie ragioni quando l’atto impositivo deve ancora essere emanato. Ne consegue che il rispetto del termine va valutato con riferimento al momento dell’emanazione dell’atto, non della sua notificazione, la quale costituisce una mera condizione di efficacia dell’atto amministrativo ormai perfetto.

Il Fatto

A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società due avvisi di accertamento con cui rideterminava il reddito d’impresa ai fini IRES, IVA ed IRAP per gli anni 2010 e 2011. La società impugnava gli atti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva i ricorsi riuniti ritenendo non rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000.

L’appello dell’ufficio veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che confermava l’illegittimità degli avvisi, con compensazione delle spese di lite. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, la cui discussione veniva fissata dinanzi a questa Corte.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Secondo l’ufficio, i giudici di merito avevano errato nel ritenere rispettato il termine dilatorio, poiché gli avvisi erano stati ricevuti il 21 dicembre 2015, oltre il termine di sessanta giorni dal 22 ottobre 2015, giorno della notifica del processo verbale di chiusura delle operazioni. Per l’Agenzia, irrilevante era la circostanza che gli atti fossero stati emanati il 15 dicembre 2015, dovendosi attribuire rilevanza alla data di notifica, momento in cui l’atto acquista efficacia.

Il motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il proprio orientamento più recente, secondo cui il momento rilevante è quello dell’emanazione dell’atto. Trattandosi di un termine a difesa, l’atto non può essere emesso prima del decorso integrale del termine, perché la norma tende a garantire il contraddittorio procedimentale, consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni quando l’atto impositivo deve ancora essere emanato.

A sostegno di tale ricostruzione, la Corte ha citato i precedenti di Cass. n. 16195 del 2024, Cass. n. 20267 del 2018 e Cass. n. 17202 del 2017, affermando che la notificazione costituisce una mera condizione di efficacia dell’atto amministrativo ormai perfetto. Ne deriva l’illegittimità dell’atto sottoscritto in data anteriore alla scadenza del termine, ancorché notificato successivamente.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con declaratoria di nullità per le spese, essendo la contribuente rimasta intimata. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ed ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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