Responsabilità solidale della banca per l’opera del promotore finanziario (Cass. civ. Sez. I n. 3644 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intermediazione finanziaria, la banca che si avvalga dell’opera di un promotore finanziario risponde solidalmente con quest’ultimo dei danni in qualsiasi forma arrecati all’investitore, ai sensi dell’art. 31, comma 3, TUF. Per radicare tale responsabilità è sufficiente, sotto il profilo causale, un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto del promotore e le incombenze allo stesso affidate. La responsabilità solidale dell’istituto di credito sussiste anche in relazione ad attività illecite del promotore, quand’anche non legato da rapporto contrattuale con la banca, qualora la promozione sia svolta con modalità idonee a ingenerare un incolpevole affidamento degli investitori sull’inserimento stabile del promotore nella struttura gestionale dell’istituto. La circostanza che l’investitore abbia dichiarato di non voler fornire le informazioni sulla propria esperienza e propensione al rischio non esonera il promotore dagli obblighi di informazione e di valutazione di adeguatezza dell’investimento.
Il Fatto
Alcuni investitori sottoscrivevano, per il tramite di un promotore finanziario di una società di intermediazione mobiliare, moduli di adesione a un servizio di investimento e a diversi fondi, conferendo dapprima una somma in lire e successivamente un ulteriore importo. Secondo la prospettazione degli investitori, il promotore non aveva compilato la scheda finanziaria, non aveva chiarito per quale società operasse né aveva consegnato la documentazione sugli investimenti, le modalità di recesso e i rendimenti. Essi lamentavano di avere appreso solo in un secondo momento dell’assegnazione di quote di fondi a loro sconosciuti e di operazioni mai autorizzate, nonché di aver subito, nel tempo, disinvestimenti e prelievi disposti autonomamente dal promotore.
Il Tribunale di Bologna accoglieva parzialmente le domande e condannava i convenuti al risarcimento. La Corte di Appello di Bologna respingeva il gravame della società. Quest’ultima, incorporata per fusione da altra società, proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i quattro motivi, articolati in censure di nullità della sentenza per motivazione solo apparente e di violazione e falsa applicazione delle norme in materia di prescrizione, e li dichiara tutti inammissibili. Il primo e il terzo motivo, riferiti a pretese carenze motivazionali sul rigetto del primo e del secondo motivo di appello, non colgono la ratio decidendi, che la Corte reputa chiara ed effettiva, corredata da adeguata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Sul secondo motivo, relativo alla prescrizione, la ricorrente sosteneva la natura aquiliana della responsabilità dell’intermediario e l’applicabilità del termine quinquennale. La Corte rileva che la censura non si confronta con la motivazione del giudice di merito, il quale aveva fondato la responsabilità sul rapporto contrattuale intercorrente tra istituto di credito e investitori, desunto dall’esistenza del deposito titoli sul conto corrente di appoggio, dalla sottoscrizione dei moduli predisposti dalla società di intermediazione e dal conferimento del denaro sul conto corrente della SIM. Tali elementi, accertati in sede istruttoria, sono stati ritenuti rilevanti per radicare la responsabilità ai sensi dell’art. 31, comma 3, TUF.
La Corte richiama il principio secondo cui, per radicare la responsabilità dell’istituto, è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli (Cass. n. 31453/2022). Ribadisce inoltre che l’apprezzamento dell’idoneità degli elementi istruttori a rivelare collusione o consapevole acquiescenza dell’investitore alla violazione delle regole gravanti sul promotore costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 31894/2023). La doglianza finisce così per assumere una valenza rivalutativa degli esiti istruttori, non ammissibile in cassazione.
Quanto al quarto motivo, la Corte osserva che il giudice di merito ha spiegato che la dichiarazione degli investitori di non voler fornire le informazioni al promotore non esonerava quest’ultimo dagli obblighi di informazione e di valutazione di adeguatezza, non assolti con la predisposizione di moduli compilati in autonomia dal solo promotore. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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