Revocazione straordinaria limitata ai documenti della parte istante (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3642 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione straordinaria ai sensi dell’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., l’onere di indicare le ragioni che hanno impedito di produrre i documenti rinvenuti in ritardo e di dimostrarne la decisività grava sull’istante, cui spetta provare che l’ignoranza dell’esistenza del documento o del luogo in cui si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore. Il perimetro del giudizio di ammissibilità dell’impugnazione straordinaria è delimitato esclusivamente dai documenti della parte istante, senza estensione all’allegazione della parte resistente, estranea a quel giudizio. L’apprezzamento sulla decisività dei documenti costituisce valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e, se motivata, non è censurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto revocazione avverso una sentenza che aveva definito una controversia in materia di licenziamento, deducendo l’insussistenza delle ragioni di esternalizzazione addotte dal datore di lavoro. La domanda era stata fondata sull’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., sul presupposto del rinvenimento di documenti ritenuti decisivi.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda, rilevando che i documenti prodotti, salvo due, erano stati formati dopo la sentenza revocanda e non rispondevano ai requisiti di preesistenza e decisività. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, resistito dalla società controricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato i tre motivi congiuntamente quanto al profilo dell’ammissibilità. Con il primo motivo il ricorrente censurava la violazione degli artt. 115 e 395, n. 3, cod. proc. civ., lamentando l’omesso esame della documentazione prodotta dalla controparte.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, confermando l’orientamento dei giudici di merito: ai fini dell’ammissibilità della revocazione straordinaria è necessario che la parte istante indichi sia le ragioni dell’impedita produzione dei documenti rinvenuti in ritardo, sia la loro decisività. Grava su chi agisce in revocazione dimostrare che la mancata produzione a suo tempo deriva da causa di forza maggiore o da fatto della controparte.

Il perimetro di indagine, ha precisato la Corte, è delimitato esclusivamente dai documenti della parte istante, senza estensione all’allegazione datoriale, che resta estranea al giudizio di ammissibilità dello strumento impugnatorio. Di qui la corretta applicazione dell’art. 395, n. 3, cod. proc. civ. e l’esclusione di qualsiasi violazione dell’art. 115 cod. proc. civ..

Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile: la richiesta di attribuire carattere decisivo al documento aziendale costituisce revisione dell’apprezzamento di fatto del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata, come nel caso di specie.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che, a fronte di una motivazione integralmente confermativa ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non è deducibile, salvo che il ricorrente indichi ragioni di fatto diverse tra le due decisioni di merito. La Corte ha richiamato Cass. n. 23021 del 2014, Cass. n. 26774 del 2016, Cass. n. 20944 del 2019 e le Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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