Omesso esame e giudicato interno sugli interessi: inammissibile il ricorso che non individua la statuizione impugnata (Cass. civ. Sez. 3 n. 21957 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione quando la censura non individui con precisione la statuizione impugnata, non essendo sufficiente la mera allegazione dell’omessa pronuncia su una questione se non risulta, né dal ricorso né dalla sentenza impugnata, che la questione stessa fosse stata devoluta al giudice d’appello. La violazione del giudicato interno non può essere dedotta ove la pronuncia di secondo grado, nel rideterminare il dovuto, abbia esclusivamente statuito sulla sorte capitale, senza alcuna statuizione sugli interessi, con la conseguente insussistenza dei presupposti per la doglianza. L’assenza di una specifica pronuncia su una questione non equivale a sua implicita conferma, quando la decisione si fondi su una diversa ratio decidendi.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso su ricorso della società erogatrice del servizio idrico, contestando l’abnormità dei consumi indicati in alcune bollette. Il Tribunale rigettava l’opposizione, precisando che gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 erano dovuti dalla domanda al saldo. In sede di appello, la Corte territoriale riformava parzialmente la sentenza, riducendo l’importo dovuto alla sola sorte capitale di € 10.960,49 e confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendoli connessi. Il primo motivo denunciava l’omesso esame circa un fatto decisivo, consistente nella mancata espunzione degli interessi già ritenuti non dovuti dal giudice di prime cure. Il secondo motivo deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del giudicato interno, per non aver la Corte d’Appello escluso dal dovuto gli interessi non impugnati.
La S.C. ha rilevato che il ricorrente non aveva debitamente indicato la parte della sentenza d’appello censurata con riferimento alla questione degli interessi. Dall’esame della pronuncia impugnata non emergeva alcun riferimento alla quantificazione degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, essendosi la corte territoriale limitata a rideterminare il dovuto nella somma capitale di € 10.960,49, con conferma nel resto della sentenza di primo grado.
La Corte ha quindi precisato che la statuizione impugnata atteneva unicamente al pagamento della sorte capitale, oltre interessi legali e interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla domanda al saldo. In tale contesto, non era individuabile quale fosse la statuizione oggetto di doglianza, con conseguente inammissibilità del ricorso per genericità e carenza di specifica indicazione del capo della sentenza gravato.
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, senza pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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