Error in procedendo e onere di specificità: inammissibile il ricorso privo di indicazione degli atti (Cass. civ. Sez. 3 n. 15925 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora sia denunciato un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale, ma tale potere di esame diretto degli atti presuppone che il ricorrente indichi specificamente, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., gli atti processuali dai quali il vizio emerga. La valutazione sulla non contestazione è un giudizio di fatto del merito, sindacabile in legittimità solo nei limiti del vizio motivazionale.
Il Fatto
Una banca agiva in giudizio contro un debitore e altri soggetti, chiedendo la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., di atti dispositivi (trasferimento di nuda proprietà e contratti di locazione) compiuti dal debitore, ritenuti pregiudizievoli per le garanzie del proprio credito. Il Tribunale accoglieva la domanda.
La Corte d’Appello confermava la decisione. Il debitore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando la nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., nonché la violazione di norme in materia catastale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per la mancata declaratoria di inammissibilità di un fatto nuovo (il grado dell’ipoteca). Pur essendo principio consolidato che in caso di error in procedendo la Corte possa esaminare direttamente gli atti, tale potere non esime il ricorrente dall’onere di indicare specificamente gli atti processuali da cui il vizio emerga, non potendo la Corte procedere a ricerche autonome. L’omessa indicazione integra una violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per difetto di decisività, avendo la sentenza impugnata posto a fondamento della decisione due autonome rationes decidendi, di cui il ricorrente aveva impugnato solo una, divenuta definitiva l’altra a seguito della declaratoria di inammissibilità del primo motivo. Anche in questo caso è stata riscontrata la violazione dell’art. 366 c.p.c. per mancata indicazione degli elementi processuali idonei a dimostrare la capienza della garanzia.
Il terzo motivo, concernente un’asserita omissione di pronuncia, è stato ritenuto infondato. La Corte ha escluso il travisamento del motivo di appello, evidenziando come il valore catastale dei beni, indicato dal ricorrente, fosse stato correttamente ritenuto dal giudice di merito inidoneo, da solo, a verificare la capienza della garanzia, essendo il catasto preordinato a fini essenzialmente fiscali (richiamando l’ordinanza n. 22339 del 2019 della Sez. 2).
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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