Reato continuato giudice esecuzione esamina le sentenze anche d’ufficio (Cass. pen. Sez. I n. 31488 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., il giudice è tenuto a un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni, per individuare gli elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso. A tal fine il giudice deve dare conto di avere esaminato i provvedimenti irrevocabili con i quali sono stati accertati i reati che si assumono espressione del medesimo disegno; se non allegati alla richiesta, essi vanno acquisiti d’ufficio ai sensi dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen. La conclusione sull’assenza del vincolo della continuazione, formulata senza riferimento ai fatti e ai provvedimenti oggetto della richiesta, è affetta da motivazione apparente e fondata su presunzioni astratte.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 20 febbraio 2026 ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata nell’interesse di un condannato, in relazione ai fatti oggetto di tre sentenze di condanna concernenti i reati di cui agli artt. 612-bis, 387-bis e 368 cod. pen.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il percorso giustificativo dell’ordinanza sarebbe apparente, poiché, oltre alla generica affermazione secondo cui il tempo trascorso tra i fatti non evidenzierebbe un’unica originaria ideazione, non sarebbe esposto alcun argomento idoneo a superare gli indicatori di segno positivo allegati dalla difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla funzione dell’istituto. Il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale si giustifica solo in presenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle condotte, tale da escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé l’elemento intellettivo che caratterizza la continuazione (Sez. II n. 10033 del 2022; Sez. I n. 39222 del 2014; Sez. II n. 40123 del 2010).
La giurisprudenza ha individuato quali indici rivelatori della preordinazione unitaria la ridotta distanza cronologica tra i fatti, le concrete modalità della condotta, l’omogeneità del bene tutelato e l’apprezzamento della causale, potendosi valorizzare anche solo alcuni di essi purché significativi (Sez. Un. n. 28659 del 2017; Sez. V n. 1766 del 2015; Sez. I n. 8513 del 2013). L’unicità del disegno non può identificarsi con una scelta di vita né ridursi a una progettazione di dettaglio: occorre una visibile programmazione iniziale di più condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico.
L’accertamento ha natura indiziaria, dovendosi risalire dai fatti commessi a un antecedente psichico. Il finalismo non può essere del tutto generico, altrimenti si contraddirebbe la natura dell’istituto quale norma di favore. Un consistente intervallo temporale tra un episodio e il successivo, salvo chiara ragione giustificatrice, è indicatore di ideazioni autonome. La valutazione sull’unicità del disegno è questione di fatto, sindacabile in legittimità solo per difetto di motivazione.
Il punto decisivo riguarda l’onere motivazionale. Per rendere compiuta la motivazione, il giudice deve dare conto di avere esaminato i provvedimenti irrevocabili che hanno accertato i reati; se non allegati, devono essere acquisiti d’ufficio ai sensi dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., restando soddisfatto l’onere dell’istante mediante l’indicazione degli estremi identificativi (Sez. I n. 14822 del 2021; Sez. I n. 36289 del 2015).
Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non si è conformato a tali principi: le sentenze non risultano acquisite né esaminate, al punto da non essere neppure indicate. La conclusione sull’assenza del vincolo è quindi apparente, perché fondata su presunzioni astratte (Sez. I n. 14822 del 2021; Sez. I n. 35780 del 2020; Sez. I n. 35125 del 2017). Il ricorso è accolto e l’ordinanza annullata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio, libero nell’esito.
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Nota della Redazione
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