La retribuzione del collaboratore dell’ente pubblico spetta al giudice ordinario (TAR Calabria n. 2201 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione si determina in base alla causa petendi, cioè alla posizione giuridica soggettiva dedotta e alla tutela che l’ordinamento le accorda, a prescindere dalla prospettazione della parte. Le controversie relative al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. Quando la pretesa riguarda la riduzione della retribuzione del collaboratore di un ente pubblico, la posizione azionata è di diritto soggettivo e la cognizione spetta al giudice ordinario, anche se la domanda è formulata come annullamento di un atto amministrativo. Il giudice ordinario può disapplicare l’atto presupposto illegittimo che incida sulla situazione giuridica soggettiva.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la delibera di Giunta regionale con cui si accerta la corresponsione, in suo favore, di una somma superiore al dovuto a titolo di retribuzione. La delibera dispone il recupero di quella somma in danno del ricorrente e la riduzione dei trasferimenti in favore di Azienda Calabria Lavoro. Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento e degli atti richiamati, nella parte in cui accertano la maggior somma e ne prevedono il recupero.
La Regione Calabria e Azienda Calabria Lavoro non si sono costituite. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato. Il Tribunale ha dato avviso alle parti della possibile declaratoria di difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla regola del riparto: la giurisdizione si individua dalla causa petendi e dalla protezione che l’ordinamento riserva alla posizione dedotta, non dalla veste formale dell’atto impugnato. Richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 15747 del 2019.
Sul piano sostanziale, l’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 devolve al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, per ogni fase del rapporto. La giurisdizione residuale del giudice amministrativo resta circoscritta alle procedure concorsuali strumentali all’assunzione o alla progressione in area o fascia. Il Collegio richiama Cass. Sez. Un. n. 15982 del 2011, n. 14252 del 2005 e n. 10419 del 2006.
La lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o comportamento posto in essere dalla pubblica amministrazione con i poteri del privato datore di lavoro radica la competenza del giudice ordinario. Irrilevante è che la pretesa sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo. Il giudice ordinario dispone del potere di disapplicare gli atti presupposti illegittimi che incidano sulle situazioni giuridiche soggettive, come precisato da Cass. Sez. Un. n. 26596 del 2018.
Il Collegio estende il principio al conferimento di incarichi a professionisti da parte di enti pubblici: esso esprime autonomia privata e instaura un rapporto di parasubordinazione, riconducibile al lavoro autonomo anche quando la collaborazione sia continuativa. La controversia spetta quindi al giudice ordinario, che assicura piena tutela mediante la disapplicazione dell’atto presupposto (Cass. Sez. Un. n. 9314 del 2022; TAR Calabria n. 1687 del 2024).
Nel caso concreto la controversia involge la lamentata illegittimità della riduzione della retribuzione relativa al contratto di lavoro perfezionato dal ricorrente con la controparte. La posizione azionata è di diritto soggettivo, perché attiene a pretese patrimoniali in un rapporto paritetico. La causa non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a.. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con decisione in forma semplificata ex art. 74 c.p.a.. Resta salva la riproposizione dell’azione innanzi al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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