Retribuzione feriale dei macchinisti: include le indennità incentivanti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 284 del 04.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell’art. 10 d.lgs. n. 66/2003, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Ne consegue che le voci retributive incentivanti previste dalla contrattazione collettiva non possono essere escluse dal computo della retribuzione feriale, ove la loro soppressione sia idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con la finalità della disciplina eurounitaria. La verifica della potenzialità dissuasiva di tale diminuzione costituisce valutazione in concreto riservata al giudice di merito. In tema di prescrizione, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, il termine decorre dalla cessazione del rapporto per tutti i diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della predetta legge.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, tutti con qualifica di macchinisti alle dipendenze di una società di trasporto ferroviario, hanno convenuto in giudizio la datrice di lavoro chiedendo che fosse dichiarata la nullità delle clausole contrattuali che escludevano dalla retribuzione feriale le voci incentivanti per attività di condotta, per giornate di riserva e il compenso per assenza dalla residenza. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda e ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive maturate tra il gennaio 2013 e il dicembre 2018.
La Corte d’appello di Milano ha rigettato l’impugnazione della società, richiamando per relationem un proprio precedente analogo e la giurisprudenza eurounitaria sul diritto alle ferie. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistito dai lavoratori con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati ritenuti infondati. La Corte ha osservato che le questioni sollevate erano già state esaminate e disattese in decisioni rese sulla stessa vicenda, e che in assenza di ragioni nuove opera il principio di fedeltà ai precedenti, quale strumento di assicurazione dell’esatta osservanza e dell’uniforme interpretazione della legge, nonché dell’unità del diritto oggettivo nazionale.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la nozione di retribuzione feriale alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha inteso garantire al lavoratore una situazione retributiva sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria. Una diminuzione della retribuzione durante le ferie può infatti dissuadere il lavoratore dall’esercitarne il diritto. La Corte ha richiamato in particolare la recente pronuncia CGUE 13.1.2022, C-514/20, ribadendo che le sentenze eurounitarie hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale.
La Corte ha poi verificato che il giudice di merito aveva proceduto correttamente a una valutazione ex ante della potenzialità dissuasiva dell’eliminazione delle voci economiche. Ha accertato che i compensi in questione erano connessi ad attività ordinariamente previste dalla contrattazione collettiva, che la loro erogazione era continua e che la loro incidenza sul trattamento economico mensile non era affatto residuale.
Quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, la Corte ha escluso che ne sussistessero i presupposti: la questione interpretativa era già stata più volte affrontata dal giudice eurounitario, mentre la valutazione del caso concreto resta attività riservata al giudice nazionale.
Il quarto motivo, relativo alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi, è stato parimenti respinto. La Corte ha confermato che, per effetto delle modifiche normative intervenute, nel rapporto a tempo indeterminato è venuto meno il regime di stabilità che giustificava la decorrenza del termine nel corso del rapporto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto per tutti i diritti non ancora prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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