Prescrizione della reversibilità: dies a quo devoluto al giudice anche d’ufficio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23352 del 16.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Una volta sollevata l’eccezione di prescrizione, l’intera fattispecie estintiva resta devoluta al giudice, ivi compresa l’individuazione del dies a quo. L’omessa indicazione del termine iniziale non rende l’eccezione generica né impedisce di farne valere gli effetti in giudizio: la parte ha il solo onere di allegare l’inerzia del titolare e di manifestare la volontà di profittare dell’effetto estintivo. La determinazione della durata del termine e l’individuazione del momento iniziale costituiscono quaestiones iuris, che il giudice è chiamato a valutare d’ufficio, senza essere vincolato dalle deduzioni delle parti. L’impugnazione del profilo dell’interruzione mantiene viva e controversa anche la questione del dies a quo, sul quale si riespande la cognizione del giudice di merito.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado che, respinta per genericità l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS, aveva accolto la domanda della ricorrente volta a conseguire la pensione di reversibilità paterna. Il giudice di primo grado aveva ritenuto dimostrati l’inabilità totale, la vivenza a carico del genitore deceduto e il requisito reddituale.

Quanto alla prescrizione, la Corte territoriale ha respinto l’unico motivo di appello dell’INPS, che invocava il termine quinquennale dell’art. 38, comma 1, lett. d), n. 2, della legge n. 111/2011, ritenendo applicabile il termine breve ai soli ratei maturati dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 38/2011. Il termine risultava interrotto dalla notifica del ricorso di primo grado, mentre il previgente termine decennale era stato interrotto dalla domanda amministrativa.

La Motivazione della Corte

L’INPS deduce, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte d’appello, pur valorizzando l’eccezione di prescrizione, avrebbe dovuto concludere per l’estinzione del diritto ai ratei. Con il secondo motivo censura l’omessa pronuncia sulla decorrenza degli accessori di legge.

La Corte accoglie entrambi i motivi. Sul primo, rileva che l’impugnata sentenza, nel ritenere rilevante la domanda amministrativa ai fini interruttivi, non ha conseguentemente individuato il termine iniziale di decorrenza né quello finale dei ratei prescritti. La mancata indicazione del dies a quo non è però sintomatica di genericità dell’eccezione.

Il Collegio richiama il principio per cui, sollevata la questione, l’intera fattispecie resta devoluta al giudice anche riguardo alla decorrenza del dies a quo, che rimane sub iudice, rientrando nei poteri del giudice di secondo grado valutare d’ufficio la corretta individuazione del termine iniziale (cfr. Cass. n. 32683/2022; ord. n. 25684/2023). L’elemento costitutivo della prescrizione è l’inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge (Cass., Sez. Un., n. 10955 del 2022): la parte ha il solo onere di allegare tale elemento e di manifestare la volontà di profittare dell’effetto estintivo (Cass., Sez. Un., n. 15895 del 2019).

La determinazione della durata necessaria per l’estinzione è quaestio iuris connessa all’identificazione del diritto e del regime prescrizionale. Spetta al giudice qualificare l’inerzia secondo lo schema normativo astratto, che può divergere da quello indicato dalle parti e condurre a un termine più esiguo o più ampio (Cass. n. 12182 del 2021). Anche l’individuazione del momento iniziale è quaestio iuris, che il giudice valuta d’ufficio senza vincolo dalle deduzioni delle parti (Cass. n. 24047/2022; Cass. n. 33169/2021).

Ne consegue che l’impugnazione del profilo dell’interruzione mantiene viva la questione del dies a quo, sul quale si riespande la cognizione della Corte, chiamata a individuare l’esatto diritto applicabile. L’accertamento va demandato al giudice di merito. Anche il secondo motivo è accolto, non risultando alcuna pronuncia sulla decorrenza degli accessori. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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