Ferie supplenti scolastici, indennità fino al 31 agosto 2013 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9859 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La legge n. 228 del 2012, all’art. 1, comma 56, ha attribuito efficacia perdurante fino al 31 agosto 2013 alle clausole contrattuali preesistenti in materia di ferie. Ne consegue che la disciplina delle ferie dei docenti a termine, per le supplenze conferite fino al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico 2012-2013, è rimasta regolata dall’art. 19 del C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009. Tale norma contrattuale non imponeva ai supplenti di fruire delle ferie nel periodo destinato alle lezioni, con conseguente diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non godute. Il diritto alle ferie costituisce diritto fondamentale e irrinunziabile del lavoratore, la cui attuazione va letta in conformità all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e all’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali.

Il Fatto

Tre docenti, supplenti fino al termine delle attività scolastiche del 30 giugno 2013 nell’anno scolastico 2012-2013, chiedevano il riconoscimento del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute. Il Ministero dell’istruzione, unitamente all’Ufficio Scolastico Regionale competente, si opponeva alla domanda.

La Corte d’appello accoglieva il gravame dell’amministrazione e respingeva la domanda dei supplenti. Il giudice di merito riteneva che la disciplina sopravvenuta, segnata dal d.l. n. 95 del 2012 e dalla successiva legge n. 228 del 2012, avesse reso inefficaci le clausole contrattuali dal 7 luglio 2012, imponendo la fruizione delle ferie e il divieto di monetizzazione. I supplenti ricorrono in cassazione con tre motivi: l’amministrazione resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo processuale, con cui si censurava il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità: i ricorrenti non hanno riportato, neppure in sintesi, i motivi di appello della controparte, così sottraendosi al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ., da modulare secondo criteri di sinteticità e chiarezza indicati dalla giurisprudenza europea. Il profilo relativo ai conteggi e alla richiesta stragiudiziale è del pari inammissibile, perché non coglie la ratio del decisum territoriale.

Nel merito, i due motivi restanti sono esaminati congiuntamente e accolti. La Corte ribadisce che il diritto alle ferie è diritto fondamentale e irrinunziabile del lavoratore, in armonia con l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e l’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia. La normativa nazionale che vieti di corrispondere l’indennità finanziaria per le ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto contrasta con il diritto dell’Unione quando il lavoratore non abbia potuto goderne per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Quanto alla questione specifica, il Collegio condivide l’interpretazione secondo cui la legge n. 228 del 2012 ha mantenuto efficaci fino al 31 agosto 2013 le clausole contrattuali preesistenti. La disciplina delle ferie dei docenti a termine è rimasta quindi regolata dall’art. 19 del C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009, che non imponeva la fruizione delle ferie nel periodo delle lezioni. Da ciò discende il diritto all’indennità per le ferie non godute.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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