Retrocessione parziale illegittima in difetto di acquisizione e di inservibilità delle aree (TAR Puglia n. 1118 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La retrocessione parziale dei beni assoggettati a procedura ablatoria presuppone che la pubblica amministrazione ne abbia acquisito la proprietà, in forza di un legittimo decreto di esproprio o di un atto di cessione volontaria: non può restituirsi ciò che non è stato acquisito. È altresì necessario che sussista la inservibilità del fondo, dovendo l’amministrazione dichiarare che i beni non servono più alla realizzazione dell’opera nel suo complesso. La determina che dispone la retrocessione e contestualmente prevede un eventuale futuro procedimento espropriativo è viziata da motivazione contraddittoria. La domanda di indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
I proprietari di alcuni terreni ricompresi nel Piano degli insediamenti produttivi del Comparto D2.1 della zona artigianale avevano subito l’occupazione dei fondi in vista della realizzazione delle opere di urbanizzazione, senza che l’occupazione culminasse in un formale decreto di esproprio. Con determina del 6 maggio 2019 il Capo della Sezione tecnica del Comune ha disposto, da un lato, l’acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 di alcune particelle servite alla realizzazione di una strada di piano, con liquidazione del relativo indennizzo; dall’altro, ha qualificato come retrocesse le rimanenti particelle, destinate urbanisticamente come lotti edificabili, precisando che le stesse sarebbero state oggetto di eventuale futuro procedimento espropriativo in caso di richieste di assegnazione da parte di altri soggetti inseriti nella graduatoria.
I ricorrenti hanno impugnato la determina davanti al TAR, lamentando l’illegittimità della retrocessione disposta senza previa acquisizione della proprietà e senza alcuna previsione di indennizzo, oltre alla violazione delle norme in tema di indennizzo. Il Comune si è costituito chiedendo l’inammissibilità e il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 47 d.P.R. n. 327/2001 e individua il primo presupposto della retrocessione parziale nell’avvenuta acquisizione della proprietà in capo all’amministrazione, o per effetto di un legittimo decreto di esproprio o in virtù di un atto di cessione volontaria. Non è possibile restituire ai privati beni che non siano stati acquisiti dall’autorità espropriante.
Il secondo presupposto è la inservibilità del bene: essa ricorre quando, dopo l’esecuzione dell’opera, alcuni fondi non abbiano ricevuto la prevista destinazione e rispetto ad essi possa ancora esercitarsi una valutazione discrezionale circa la convenienza di utilizzarli in funzione dell’opera realizzata. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., sez. unite, ordinanza n. 34948 del 2022, secondo cui i beni possono essere restituiti solo se l’amministrazione abbia dichiarato che essi non servono più alla realizzazione dell’opera nel suo complesso.
Nel caso concreto entrambi i presupposti difettano. Non consta che il Comune abbia adottato un legittimo decreto di esproprio delle aree, né che sia intervenuta la cessione volontaria. Quanto all’inservibilità, la determina impugnata è affetta da motivazione contraddittoria: qualifica le aree come retrocesse e al contempo ne prevede l’eventuale futura espropriazione in caso di assegnazione ad altri soggetti in graduatoria.
Il Collegio accoglie pertanto il motivo relativo alla violazione delle norme sulla retrocessione parziale, rilevando che i terreni hanno subito una irreversibile trasformazione e costituiscono un reliquato deprezzato dall’opera pubblica che ne taglia a metà i suoli.
Quanto alla domanda di indennizzo ex art. 42-bis, il TAR declina la giurisdizione, trattandosi di questione devoluta al giudice ordinario, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 5865 del 2022. Il ricorso è quindi parzialmente accolto, con annullamento della determina nella parte relativa alla retrocessione; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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