Ottemperanza al giudicato sull’assegnazione della Carta elettronica docente (TAR Toscana n. 1118 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, accertato con giudicato il diritto del docente a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo, non risultando dagli atti l’avvenuta esecuzione. Il ricorso è fondato nei limiti del titolo, restando esclusa la domanda su voci non riconosciute dalla sentenza azionata. Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Pisa, sezione lavoro, n. 317 del 26 giugno 2024, era stato accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19 fino al 2023/24, con le medesime modalità riconosciute al personale assunto a tempo indeterminato. Il Ministero dell’istruzione e del merito era stato conseguentemente condannato ad assegnare la carta o altro strumento equipollente e ad accreditare l’importo nominale di 3.000,00 euro, pari a 500,00 euro per ogni anno di servizio a tempo determinato.

La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del 27.11.2024. Notificata alla sede reale dell’Amministrazione il 2.07.2024, era decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Non essendo intervenuta esecuzione, il creditore ha convenuto il Ministero debitore davanti al TAR Toscana per l’ottemperanza e per la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina la domanda alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm. e verifica in primo luogo il presupposto dell’azione: l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e la mancata esecuzione dello stesso. Sul punto la conclusione è netta: non risulta dagli atti di causa che il titolo sia stato eseguito.

Da tale accertamento deriva l’ordine al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza a ogni adempimento necessario. Il termine dilatorio risulta rispettato, essendo decorso dalla notifica del 2.07.2024.

L’accoglimento opera però nei limiti del titolo. Il Tribunale esclude espressamente la domanda relativa agli interessi dalla maturazione del credito al saldo, non riconosciuti dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta: il giudizio di ottemperanza non può estendere il contenuto del giudicato.

Quanto all’inerzia futura, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti per l’esecuzione del titolo e al pagamento delle somme ancora dovute.

La mancata costituzione del Ministero, nonostante la notifica effettuata tramite PEC all’Avvocatura distrettuale dello Stato, non incide sull’accertamento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 800,00 euro, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari; il Collegio tiene conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi precedenti analoghi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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