Obbligo di provvedere sull’istanza di acquisizione sanante ex art. 42-bis (TAR Sicilia n. 1534 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione ha l’obbligo giuridico di provvedere sull’istanza con cui il privato solleciti l’avvio del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, a fronte di un’occupazione sine titulo che abbia irreversibilmente trasformato il fondo. Tale obbligo, positivizzato in via generale dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990, sussiste anche in difetto di un’espressa previsione che tipizzi il potere di istanza, ove ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento espresso. L’inadempimento legittima il privato ad esperire l’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., con ordine all’amministrazione di rispondere con atto formale nel termine fissato dal giudice.
Il Fatto
Un fondo sito nel territorio di un Comune è stato irreversibilmente trasformato dall’ente mediante l’allargamento di una via, per una porzione corrispondente all’intera superficie delle particelle interessate. La trasformazione è avvenuta in assenza di decreto di esproprio e delle formalità preliminari alla procedura espropriativa. All’epoca dei fatti il fondo era di proprietà di un soggetto poi deceduto; gli eredi ne hanno assunto la comproprietà.
Con diffida del 21 gennaio 2026 gli eredi hanno sollecitato il Comune ad attivare e concludere il procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, chiedendo altresì il valore venale, l’indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, l’indennità per l’occupazione illegittima e il risarcimento dei maggiori danni. L’ente non ha fornito alcun riscontro né ha adottato alcun provvedimento espresso. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso avverso il silenzio, notificato il 22 marzo 2026. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’obbligo di provvedere della pubblica amministrazione, riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa in caso di istanza del privato diretta all’avvio del procedimento di acquisizione. L’inadempimento di tale obbligo abilita chi ha presentato l’istanza ad esperire l’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.
Un obbligo giuridico di pronunciarsi, positivizzato in generale dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990, sussiste ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio. Il silenzio-rifiuto è istituto riconducibile all’inadempienza dell’amministrazione rispetto a un obbligo di provvedere che deve corrispondere a una situazione soggettiva protetta, qualificata dall’ordinamento e rinvenibile anche oltre un’espressa disposizione normativa che tipizzi il potere di istanza.
Tale obbligo può dunque discendere non solo da puntuali previsioni legislative o regolamentari, ma anche dalla peculiarità della fattispecie, quando emergano specifiche ragioni di giustizia e di equità che impongano l’adozione di provvedimenti espliciti, in coerenza con i generali obblighi di correttezza e buona amministrazione. A questi fa da contraltare il legittimo affidamento del privato a ottenere una risposta celere, chiara ed esaustiva, quale che ne sia il segno.
L’occupazione sine titulo di immobili privati è situazione di fatto contrastante con quella di diritto, sicché l’amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare la legalità. Il privato può legittimamente domandare l’emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la riduzione in pristino; l’ente deve riscontrare la richiesta, eventualmente anche solo per dichiararne l’insussistenza dei presupposti.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Collegio ordina al Comune intimato di rispondere con atto formale alla diffida dei ricorrenti entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Comune è condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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