Omessa valutazione dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento difensivo (Cass. pen. Sez. 2 n. 17021 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa valutazione, da parte del giudice, dell’istanza di differimento dell’udienza per legittimo impedimento a comparire del difensore determina il difetto di assistenza dell’imputato, con conseguente nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. La celebrazione dell’udienza senza la necessaria partecipazione del difensore dell’imputato, nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, costituisce palese violazione del principio del contraddittorio, sanzionata dall’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., che annovera tale ipotesi tra le nullità insanabili e rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Il Fatto

L’imputato, dichiarato colpevole in primo grado per il reato di tentata estorsione aggravata in concorso, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 24 giugno 2025, confermava la decisione di primo grado.

Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di doglianza, tra cui l’omessa decisione sull’istanza di rinvio dell’udienza di gravame per legittimo impedimento, avanzata tempestivamente e debitamente documentata, nonché vizi di motivazione in relazione alla responsabilità, alle circostanze aggravanti e al trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbendo gli ulteriori. L’esame del fascicolo processuale, consentito dalla natura processuale della doglianza, ha permesso di accertare che agli atti risultavano sia l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, sia l’attestazione di accettazione del relativo deposito. A fronte di tale richiesta, la Corte territoriale non aveva statuito né argomentato in alcun modo.

Richiamando il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, la Corte ha ribadito che l’omessa valutazione dell’istanza di differimento determina il difetto di assistenza dell’imputato, con conseguente nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, in base agli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.. Nel caso di specie, l’udienza di gravame era stata celebrata in assenza del difensore, la cui presenza era obbligatoria, con palese violazione del principio del contraddittorio.

La Corte ha pertanto disposto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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