Revoca del nulla osta e alea del decorso del tempo (TAR Campania n. 2173 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro adottato dalla Prefettura quando l’Amministrazione, rimasta inerte per un consistente lasso temporale nella convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, non abbia previamente valutato l’inserimento sociale e lavorativo medio tempore maturato dallo straniero. Il decorso del tempo non è imputabile al ricorrente e l’alea delle sfavorevoli sopravvenienze non può essere allocata in capo a quest’ultimo. L’Autorità deve considerare la possibilità di consentire la sottoscrizione del contratto con un datore di lavoro diverso ovvero di rilasciare un titolo per attesa occupazione.
Il Fatto
Il ricorrente otteneva dalla Prefettura di Napoli, in data 2 agosto 2022, il nulla osta per motivi di lavoro, facendo regolare ingresso nel territorio nazionale. Perdurando l’inerzia dell’Amministrazione nella convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, lo straniero iniziava attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello originariamente istante.
Con provvedimento del 9 luglio 2025 la Prefettura revocava il nulla osta, rilevando la mancata sottoscrizione del contratto con il primigenio datore. Il ricorrente impugnava la revoca davanti al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare per la mancata valorizzazione dell’attività lavorativa avviata e per la violazione del principio del soccorso istruttorio e dei principi in tema di autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, richiamando la delibazione già resa in sede interinale, dalle cui statuizioni non ravvisa ragione per deflettere. La fondatezza delle censure si fonda su tre elementi concorrenti: l’ingresso in Italia optimo iure in forza del nulla osta rilasciato dalla Prefettura; l’inerzia dell’Amministrazione, che non ha tempestivamente convocato le parti; il consistente lasso temporale intercorso tra il rilascio del titolo e la sua revoca.
Il ricorrente ha iniziato effettivamente una nuova attività lavorativa, con adeguati flussi reddituali, documentati dalle buste paga e dai contratti versati in atti. L’Amministrazione, di contro, ha serbato un contegno inerte per un lungo spatium temporis, non provvedendo mai alla convocazione per la stipulazione del contratto.
Il decorso di tale periodo, quali che ne siano le ragioni, non è imputabile al ricorrente, che non può ragionevolmente essere chiamato a rispondere delle sfavorevoli sopravvenienze. Di qui l’illegittimità dell’allocazione dell’alea del tempo in capo allo straniero.
Il Collegio afferma il principio per cui, ai fini dell’emanazione di un provvedimento di revoca della specie, l’Autorità deve valutare l’inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato dallo straniero, avendo riguardo alla durata del soggiorno in Italia, ai legami familiari, ai rapporti lavorativi e alla permanenza di legami con il Paese d’origine. Tale valutazione avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a considerare la possibilità di consentire la sottoscrizione del contratto di soggiorno con un diverso datore di lavoro, ovvero di rilasciare un titolo per attesa occupazione, in conformità alle circolari del Ministero dell’Interno.
Il ricorso è dunque accolto e il provvedimento di revoca annullato. Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiari connotazioni della controversia. Il Collegio conferma l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio e liquida il compenso in favore del difensore, tenendo conto della limitata difficoltà della controversia e della riduzione del 50% prescritta dall’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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