Rettifica catastale in autotutela e giurisdizione sull’indennità di occupazione sine titulo (TAR Lazio n. 172 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rettifica per errori materiali dei dati catastali operata dall’amministrazione comunale in esecuzione di una sentenza che ha accolto il ricorso solo per l’erronea indicazione delle particelle non costituisce nuovo esercizio del potere di confisca, ma mera correzione di un atto la cui legittimità sostanziale era già stata affermata. Ove il provvedimento impugnato sia meramente reiterativo di un precedente atto annullato esclusivamente per l’inesatta individuazione catastale, le censure di illegittimità derivata e di difetto sopravvenuto dei presupposti sono infondate. La domanda con cui la pubblica amministrazione invoca il risarcimento del danno da occupazione sine titulo di un proprio immobile appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia patrimoniale involgente un diritto soggettivo e non l’esercizio di pubblici poteri.

Il Fatto

Una società cooperativa impugnava davanti al TAR Lazio la determinazione con cui il Comune, in esecuzione di una sentenza penale di confisca e del conseguente provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 44 d.P.R. 380/2001, aveva disposto la rettifica per errori materiali della propria precedente determinazione e la rettifica della trascrizione presso l’Agenzia delle entrate.

Con due successivi motivi aggiunti la ricorrente impugnava anche le ordinanze di sgombero delle aree e l’ordine di pagamento dell’indennità risarcitoria per occupazione senza titolo, dolendosi della mancata comunicazione degli atti e della illegittimità derivata dagli atti presupposti già annullati in altro giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la vicenda processuale richiamando la propria precedente sentenza con cui il ricorso era stato accolto limitatamente alla censura concernente l’omessa previa rettifica dei dati catastali, mentre sotto tutti gli altri profili le doglianze erano state respinte. Da qui il superamento della tesi centrale della ricorrente.

La sentenza invocata, osserva il TAR, non ha annullato gli atti per illegittimità sostanziale, ma ha solo rilevato la necessità della correzione delle particelle. Il Comune ha quindi dato esecuzione a quel dictum mediante una relazione tecnica di esatta individuazione catastale attuale e storica delle aree, procedendo alla rettifica della determinazione e della trascrizione.

Il provvedimento impugnato è pertanto meramente reiterativo di un atto annullato esclusivamente per l’erronea indicazione degli estremi catastali, come affermato dal Cons. Stato nel richiamato precedente in sede cautelare. Ne discende l’infondatezza delle censure costruite sull’illegittimità sopravvenuta e sul difetto dei presupposti.

Il Collegio affronta poi il profilo della giurisdizione sulla pretesa indennitaria. La domanda con cui l’amministrazione chiede il risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un proprio immobile rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, perché involge un diritto soggettivo e non l’esercizio di poteri pubblici, secondo il richiamato orientamento del TAR Lazio, sez. V, n. 9681 del 2024.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi in parte respinti nel merito e in parte dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di ciascuna parte costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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