Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto interesse con adesione al payback (TAR Lazio n. 8742 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di avvenuto pagamento dell’importo previsto dal meccanismo di definizione agevolata delle controversie in materia di payback determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, ancorché difettino gli adempimenti comunicativi che la novella normativa pone a carico delle Regioni, consistenti nella trasmissione al giudice dei provvedimenti di accertamento del pagamento. Il bene della vita conseguito dall’impresa con il versamento della quota ridotta è comunque diverso da quello cui il ricorso era indirizzato, ossia l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso, che non richiede pronuncia sul merito delle censure.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato il decreto con cui la Regione Toscana ha individuato le aziende fornitrici e definito le quote di ripiano dovute per il superamento del tetto di spesa regionale per gli anni dal 2015 al 2018, tramite il meccanismo del c.d. payback. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti notificati nel 2024, si fondava su numerose censure di violazione di legge ed eccesso di potere, nonché su questioni di legittimità costituzionale del meccanismo di ripiano.
Nelle more del giudizio, la società ha aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie introdotto dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, versando alla Regione la quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano. La Regione ha quindi depositato memoria chiedendo che il Collegio dichiarasse cessata la materia del contendere, mentre la ricorrente ha chiesto anch’essa la declaratoria di cessazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto delle dichiarazioni e della documentazione prodotta, relative all’adesione della società al meccanismo di definizione agevolata previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del D.L. n. 95/2025. Rileva che, secondo il tenore letterale della norma, il meccanismo determinerebbe la cessazione della materia del contendere solo a seguito della comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento dell’avvenuto pagamento.
Tuttavia, il TAR osserva che difettano nella fattispecie tali adempimenti comunicativi posti a carico delle Regioni e delle Province autonome. Nonostante ciò, la dichiarazione di avvenuto pagamento risulta comunque idonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Il ragionamento si fonda sulla considerazione che il bene della vita conseguito dalla parte ricorrente, ossia il pagamento delle somme dovute in misura ridotta, è diverso da quello cui il ricorso era indirizzato, che consisteva nell’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati. A sostegno di tale conclusione, la sentenza richiama il precedente del TAR Lazio, sez. III quater, 7 gennaio 2026, n. 157.
In ragione della complessità della materia e della decisione in rito, il Collegio ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti costituite, nulla disponendo per le amministrazioni e le parti private non costituite. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili.
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Nota della Redazione
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