Porto d’armi: conflittualità familiare e giudizio prognostico del Questore (C.G.A.R.S. n. 167 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego della licenza di porto di fucile per uso sportivo è adeguatamente motivato quando si fonda su una situazione di conflittualità familiare caratterizzata da minacce di morte e da un uso improprio delle armi legalmente detenute. Il giudizio prognostico negativo del Questore non è irragionevole per il solo fatto che il richiedente fosse minorenne al momento dei fatti e che sia trascorso un breve lasso di tempo, perché la giovane età e la permanenza in un contesto violento corroborano il pericolo di abuso delle armi. La legittimità del provvedimento si scruta con esclusivo riguardo al momento della sua adozione, secondo il principio del tempus regit actum. La controindicazione legata all’ambiente familiare non ha effetti permanenti e si attenua col tempo, ma la sua valutazione attiene a un’eventuale nuova istanza, non al giudizio sull’atto adottato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto alla Questura di Catania il rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo. L’amministrazione aveva respinto l’istanza nel 2019, valorizzando una vicenda di forte conflittualità tra il nucleo familiare del richiedente e quello dello zio paterno.

Il diniego richiamava un intervento dei Carabinieri per una lite con minacce di morte e un episodio nel quale un componente della famiglia avrebbe esploso un colpo d’arma da fuoco. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso e condannato alle spese la parte soccombente. Questa ha proposto appello, riproponendo le censure di violazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., difetto di motivazione, di presupposti e di istruttoria, oltre all’eccesso di potere per sviamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente le doglianze, per la contiguità delle argomentazioni, e respinge il gravame. Sul piano fattuale ritiene non revocata in dubbio la ricostruzione dei Carabinieri. L’appellante si limita a osservare che le circostanze riferite dalla zia non hanno trovato conferma e che non è stato avviato alcun procedimento penale, ma non offre alcuno spunto indiziario idoneo a smentire gli atti degli operatori intervenuti.

Quanto al lungo tempo trascorso dai fatti, la deduzione è infondata. La data che rileva è quella del provvedimento impugnato, perché la sua legittimità va scrutinata con esclusivo riguardo al momento dell’adozione in forza del principio del tempus regit actum. L’episodio con presenza certa dell’appellante è del 2016; un ulteriore episodio risale al 2017. Anche senza certezza sulla presenza fisica in quest’ultimo, esso conferma la persistenza della conflittualità familiare.

Il Collegio condivide l’argomento del primo giudice. Il fatto che l’allora minorenne vivesse in quella abitazione corrobora la valutazione della Questura sulla possibilità di un abuso delle armi: il richiedente ha vissuto fin dalla giovane età in un contesto conflittuale, dove almeno una volta sarebbe stato fatto un uso improprio di fucili legalmente detenuti. Il trasferimento presso i nonni non costituisce una netta cesura, per la giovane età e la brevità del tempo trascorso fino al diniego.

Il provvedimento è quindi adeguatamente motivato, essendo di poco successivo alla cessazione della convivenza ritenuta controindicata. Il Collegio distingue la revoca di un titolo di polizia, il diniego del rinnovo e il diniego del primo rilascio. Precisazione rilevante per il futuro: la controindicazione non dispiega effetti permanenti e si attenua col tempo; a un’eventuale nuova istanza andranno applicati canoni valutativi che tengano conto della condotta di vita più recente, estranea a questo giudizio. L’appello è respinto e le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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