Revocatoria contabile: scientia damni e rappresentanza nell’atto dispositivo (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 149 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’azione revocatoria esercitata dalla Procura contabile ai sensi degli artt. 73 c.g.c. e 2901 cod. civ., il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo si verifica con riguardo al momento di insorgenza del credito e non a quello del suo accertamento giudiziale. Nel caso di credito risarcitorio da illecito, rileva la data di commissione dell’illecito. L’eventus damni è integrato anche dall’atto che renda soltanto più gravoso il soddisfacimento del credito, valutato al momento dell’atto di disposizione. Quanto all’atto oneroso, la partecipatio fraudis del terzo acquirente può desumersi da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, anche mediante la procura speciale rilasciata dal debitore all’acquirente, attesa la regola dell’art. 1391, comma 2, cod. civ., secondo cui il rappresentato in mala fede non può giovarsi dello stato di ignoranza del rappresentante.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il debitore erariale e il suo acquirente, chiedendo dichiararsi l’inefficacia, nei confronti della Regione, dell’atto di compravendita con cui il primo aveva venduto al secondo un immobile ad uso abitativo. Il credito traeva origine da una sentenza della Sezione giurisdizionale, poi confermata in appello, che aveva condannato il venditore al pagamento di una somma superiore a due milioni di euro.

La vendita era stata stipulata dopo la formazione e l’accertamento del credito, per un corrispettivo di gran lunga inferiore ai valori di mercato rilevati dall’OMI. L’acquirente era intervenuto nell’atto sia in proprio sia in qualità di procuratore speciale del venditore. Costituitosi, ha contestato la sussistenza della scientia damni a proprio carico, sostenendo la buona fede e l’inesistenza di vincoli con il disponente. Il venditore non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato la contumacia del venditore, perfezionatasi la notifica rinnovata, e ha accolto integralmente la domanda, ravvisando i presupposti dell’art. 2901, comma 1, n. 1), cod. civ.

Quanto al profilo oggettivo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il credito azionato con l’actio pauliana non richiede un accertamento definitivo, potendo essere anche eventuale, litigioso o controverso. L’anteriorità va riferita al momento di insorgenza del credito, che per il credito risarcitorio da illecito coincide con la data della lesione patrimoniale, non con quella dell’indagine contabile o della notifica degli atti.

Quanto all’eventus damni, è sufficiente che l’atto renda più gravoso il soddisfacimento del credito; il momento storico di verifica coincide con quello dell’atto dispositivo, restando irrilevanti le successive vicende patrimoniali del debitore. Nella specie, l’atto del 2021 aveva compromesso la garanzia patrimoniale.

La scientia damni del debitore è stata desunta dall’entità del debito e dalla pluralità di atti dispositivi, l’ultimo dei quali successivo alla sentenza di appello, oltre che dal prezzo ampiamente inferiore al valore di mercato.

Riguardo al terzo acquirente, la Corte ha ritenuto la partecipatio fraudis desumibile da presunzioni semplici. Ha valorizzato il corrispettivo irrisorio, pari a circa un terzo della quotazione OMI, e il ruolo dell’acquirente quale procuratore speciale del venditore. Su quest’ultimo punto ha applicato l’art. 1391, comma 2, cod. civ., osservando che il rappresentato in mala fede non può giovarsi dell’ignoranza o buona fede del rappresentante. La domanda è stata pertanto accolta e le spese poste a carico dei convenuti in solido.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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