Reverse charge e codice ATECO: rileva l’attività effettivamente svolta (Cass. civ. Sez. V n. 21323 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il meccanismo del reverse charge interno previsto dall’art. 17, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972 per le prestazioni di servizi del settore edilizio mira a contrastare le frodi da mancato versamento dell’imposta da parte delle imprese edili. Qualora l’Amministrazione contesti i presupposti soggettivi e oggettivi dell’inversione contabile, spetta al contribuente fornire gli elementi idonei a dimostrarne la sussistenza e la natura delle operazioni, secondo il principio di vicinanza della prova. Ai fini dell’applicazione del regime, il codice di attività non è decisivo: rileva l’attività effettivamente svolta, che, se riconducibile nella sostanza a un codice ATECO, rende comunque applicabile l’inversione contabile. Il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non negli accertamenti c.d. a tavolino.

Il Fatto

La società ricorrente, artigiano installatore di impianti idraulici, subappaltava la realizzazione di impianti idraulico-sanitari in edifici. L’Agenzia delle entrate notificava due avvisi di accertamento, per il 2007 e il 2008, contestando una maggiore IVA da versare per errata applicazione della normativa sull’inversione contabile di cui all’art. 17, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972: l’Ufficio riteneva prevalente la cessione dei materiali rispetto alla prestazione di servizi.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso e annullava le sole sanzioni. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, respingeva l’appello principale dei contribuenti e accoglieva quello incidentale dell’Ufficio. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente il sesto motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 per il mancato contraddittorio nel procedimento di accertamento con adesione. Il motivo è infondato. Il termine dilatorio opera soltanto in caso di controllo presso la sede del contribuente, non negli accertamenti c.d. a tavolino, non assimilabili alla prima ipotesi (Cass. n. 24793/2020).

Nei tributi armonizzati l’Amministrazione deve rispettare il contraddittorio endoprocedimentale, ma la sua violazione invalida l’atto solo se il contribuente enuncia in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non propone un’opposizione meramente pretestuosa (Cass. n. 13851/2025; Cass. n. 20436/2021). Nel caso di specie manca ogni deduzione su tali profili. La Corte ribadisce inoltre che l’accertamento con adesione persegue finalità deflattive incompatibili con il contraddittorio endoprocedimentale (Cass. n. 23729/22; Cass. n. 37225/22).

Passando al secondo motivo, la Corte lo ritiene fondato. Il meccanismo del reverse charge interno tutela il fisco dal mancato versamento dell’imposta da parte delle imprese edili. L’onere di dimostrare i presupposti del regime grava sul contribuente, in forza del principio di vicinanza della prova (Cass. n. 14999/2020).

Il codice ATECO è una combinazione alfanumerica che individua un’attività economica con classificazione univoca, rilevante anche ai fini fiscali. L’installazione di impianti idraulico-sanitari corrisponde al codice 45.33.0, sezione F Costruzioni, della tabella ATECOFIN 2004, approvata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003. Si tratta di attività riconducibile a quella svolta dal contribuente e ricompresa nello spettro applicativo del reverse charge (Cass. n. 22109/21 e Cass. n. 22320/21), secondo cui nei contratti di appalto e subappalto il codice di attività non è decisivo, rilevando l’attività effettivamente svolta.

L’accoglimento del secondo motivo assorbe i restanti. Il rilievo delle fatture andrà riesaminato in sede di merito. La sentenza è cassata in relazione al profilo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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