Cessata materia del contendere su ricalcolo pensione ex art 54 dPR 1092/73 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 80 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso per l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento secondo l’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’ente previdenziale, nelle more del giudizio, abbia effettivamente rideterminato la prestazione in conformità al principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite. La sopravvenuta liquidazione della prestazione domandata esaurisce l’interesse sostanziale del ricorrente e priva il giudizio di oggetto. La declaratoria presuppone la dimostrazione documentale dell’intervenuto ricalcolo, non la sola prospettazione difensiva dell’Istituto. Le spese di lite sono compensate in ragione dell’esito satisfattivo riconosciuto alla domanda.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto, ai sensi dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico erogato, con attribuzione alla quota retributiva dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità maturate fino al 31.12.1995.
L’INPS si è costituito rappresentando di aver già provveduto al ricalcolo conformemente a quanto disposto dalle Sezioni Riunite in data 17.12.2021, producendo copia della rideterminazione della pensione, e ha concluso per la declaratoria di cessata la materia del contendere. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
La questione si esaurisce in un accertamento di fatto: verificare se, nel corso del giudizio, la prestazione domandata sia stata effettivamente liquidata. Il giudice unico rileva che la rideterminazione è intervenuta prima della decisione e che la relativa documentazione è stata versata agli atti.
Da tale accertamento deriva la cessazione della materia del contendere. L’interesse sostanziale che aveva giustificato il ricorso risulta soddisfatto e il giudizio perde il proprio oggetto. Il percorso argomentativo è lineare e non si diffonde sull’esame del merito della pretesa.
La pronuncia non analizza in dettaglio la conformità del ricalcolo operato dall’Istituto rispetto al parametro normativo invocato. La decisione si fonda sulla produzione documentale della rideterminazione e sulla lettura che l’ente previdenziale ha dato del principio delle Sezioni Riunite.
Il dispositivo usa impropriamente il termine estinzione del giudizio accanto alla cessazione della materia del contendere. Sul piano degli effetti la formula non incide: l’esito è la chiusura del procedimento senza pronuncia di merito sulla domanda.
Le spese di lite sono integralmente compensate, con declaratoria di nulla per le spese di giudizio, secondo un criterio coerente con l’esito satisfattivo riconosciuto al ricorrente in via amministrativa.
Nota della Redazione
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