Morte del reo e annullamento senza rinvio in Cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 3823 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La morte dell’imputato, sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, determina l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 150 cod. proc. pen. e impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Il decesso, documentato con certificato di morte prodotto dal difensore, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e prevale sull’esame dei motivi di ricorso, rendendo superfluo ogni scrutinio nel merito. La causa estintiva della morte del reo travolge anche le statuizioni accessorie e ogni questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa, perché il venir meno del soggetto impedisce la prosecuzione del rapporto processuale.

Il Fatto

Con sentenza del 4 giugno 2024 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bologna, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione in relazione a un reato previsto dal codice della strada e aveva rideterminato la pena per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all’art. 590-bis, terzo comma, cod. pen., ritenendo assorbito il reato di guida in stato di ebbrezza. Era stata inoltre revocata la sospensione della patente e disposta la trasmissione degli atti al Prefetto.

Avverso tale sentenza l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione con due motivi: l’uno incentrato su un asserito vizio di motivazione in punto di commisurazione della pena, l’altro volto a sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, terzo comma, cod. strada, nella parte in cui preclude al lavoratore il conseguimento della patente.

La Motivazione della Corte

Il difensore di fiducia ha depositato, in data 25 novembre 2024, una comunicazione dalla quale risulta il decesso dell’imputato, corredata dal certificato di morte rilasciato dall’Ufficiale dello Stato Civile. La Corte ha accertato il decesso, avvenuto il 17 novembre 2024, e ne ha tratto le conseguenze previste dall’ordinamento.

La Suprema Corte ha applicato l’art. 150 cod. proc. pen., secondo cui la morte del reo, sopravvenuta dopo la commissione del reato, estingue il reato. La causa estintiva opera d’ufficio e non richiede alcuna istanza di parte: una volta documentato il decesso, il giudice deve limitarsi a prenderne atto.

Il sopravvenire della morte dell’imputato nel corso del giudizio di legittimità rende privo di rilievo l’esame dei motivi di ricorso. Il ricorso proposto avverso la pronuncia della Corte territoriale non può essere scrutinato nel merito, poiché viene meno il presupposto stesso della pretesa punitiva e del rapporto processuale.

Né la richiesta di inammissibilità formulata dal Procuratore generale, né la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa possono essere valutate. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato, con la formula di rito prevista dall’art. 150 cod. proc. pen.

La decisione conferma l’orientamento costante in base al quale la morte del reo, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, produce l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, assorbendo ogni ulteriore doglianza difensiva e ogni statuizione accessoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 150 c.p.p.

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