Compensi e prelievi dell’amministratore socio in s.a.s. in bancarotta (Cass. pen. Sez. V n. 1672 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di persone che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti vantati per il lavoro prestato nell’interesse della società, senza indicare elementi che ne consentano un’adeguata valutazione. Il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società non è assimilabile né a un contratto d’opera né a un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. L’eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto deve essere verificata in concreto, accertando l’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all’immedesimazione organica. Per escludere la natura distrattiva del trasferimento di somme tra società non è sufficiente allegare la comune appartenenza a un gruppo, dovendo l’interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni o la prevedibilità di vantaggi compensativi ex art. 2634 cod. civ..
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 14 dicembre 2023, confermava la condanna pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano, all’esito di rito abbreviato, nei confronti di un socio accomandatario di una s.a.s., già società di capitali, dichiarata fallita nell’aprile 2015. Le imputazioni riguardavano diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, pre e post fallimentare, oltre a false comunicazioni sociali.
All’imputato si contestava di aver distratto ingenti risorse sociali, di aver prestato una fideiussione a favore di altra società riconducibile, di aver falsificato e tenuto le scritture contabili in modo da occultare le distrazioni, di aver cagionato il dissesto e il fallimento con operazioni dolose, nonché di aver dissipato e dissimulato beni personali. Contro la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi e depositando due memorie difensive.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo, relativo all’art. 216 legge fall., è stato dichiarato inammissibile per genericità delle censure, non avendo il ricorrente indicato né allegato gli atti dai quali dovrebbero desumersi le circostanze affermate.
Sul punto centrale, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui configura la bancarotta per distrazione, e non quella preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di persone che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti per il lavoro prestato, senza l’indicazione di elementi che ne consentano un’adeguata valutazione. Il rapporto di immedesimazione organica tra amministratore e società non è assimilabile a un contratto d’opera né a un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.
La Corte ha precisato che non è esclusa la sussistenza di un autonomo e parallelo rapporto, ma essa deve essere verificata in concreto, accertando l’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva dimostrato né dedotto nulla in tal senso, né aveva allegato elementi di confronto per valutare la congruità degli emolumenti. Questa esigenza è ancor più stringente nelle società di persone, dove il potere di amministrare è connesso alla responsabilità illimitata del socio.
Quanto alla logica di gruppo, la Corte ha ribadito che non basta allegare la comune appartenenza a un medesimo gruppo, dovendo l’interessato dimostrare in maniera specifica il saldo finale positivo delle operazioni o la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi ex art. 2634 cod. civ. per la società danneggiata.
La richiesta di rimessione alle Sezioni Unite sul contrasto in materia di bancarotta preferenziale è stata respinta, non ponendosi la questione in ragione della genericità delle asserzioni. La prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 216 legge fall. per violazione degli artt. 3 e 36 Cost. è stata giudicata manifestamente infondata, non escludendo la norma il diritto dell’amministratore alla retribuzione quando ne sussistano i presupposti. Il secondo motivo è stato dichiarato infondato quanto alla dissipazione dei beni personali e inammissibile nel resto; il terzo, sul trattamento sanzionatorio, inammissibile perché volto a una nuova valutazione della congruità della pena.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.