Inammissibili i ricorsi che chiedono una rivalutazione del merito probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 25230 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, proponga una rilettura delle fonti dichiarative o un’alternativa ricostruzione del fatto: la Corte di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito, né saggiare la tenuta logica della decisione impugnata mediante modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Il giudizio di attendibilità della persona offesa e dei testimoni è questione di fatto, sindacabile solo in presenza di manifeste contraddizioni. La qualificazione giuridica del fatto è censurabile in cassazione soltanto quando l’assegnazione della nuova qualifica non richieda valutazioni di merito, residuando il controllo sulla logica della motivazione. Il bilanciamento tra circostanze e la graduazione della pena, implicando valutazioni discrezionali, sfuggono al sindacato di legittimità se sorretti da motivazione non arbitraria.
Il Fatto
Due imputati propongono separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 02/10/2025, che li aveva condannati confermando in gran parte l’impianto della decisione di primo grado. I ricorsi vengono trattati congiuntamente per la loro sostanziale sovrapponibilità. Le censure investono la valutazione degli elementi istruttori, l’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese costituite parti civili, la qualificazione giuridica dei fatti e il trattamento sanzionatorio.
Un ricorrente lamenta in particolare il concorso ritenuto in capo a sé, la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 393 cod. pen. e il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti; l’altro contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa processuale consolidata: il controllo di legittimità non consente di sostituire la valutazione delle risultanze processuali compiuta nei gradi di merito. Il primo motivo, che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione “nella valutazione degli elementi istruttori”, si traduce in una rilettura delle emergenze dibattimentali e in una rivalutazione del merito preclusa in cassazione. La Corte richiama Sez. Un. n. 12 del 31/05/2000, Jakani, e osserva che la sentenza impugnata ha dato puntuale risposta ai motivi di appello, con motivazione logica, non contraddittoria e aderente alle emergenze processuali.
Sul giudizio di attendibilità delle fonti dichiarative, la Corte ribadisce che esso rappresenta una questione di fatto, rivalutabile solo in presenza di manifeste contraddizioni. Richiama sul punto Sez. Un. n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, e rileva che simili contraddizioni non emergono nella motivazione esaminata.
Il secondo motivo, con cui si assume che l’appello abbia negato la qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 393 cod. pen., è inammissibile per la medesima ragione: la censura propone una ricostruzione alternativa del fatto. La Corte precisa che il vizio di violazione di legge sulla qualificazione giuridica è sindacabile solo quando la nuova qualifica non richieda valutazioni di merito, residuando il controllo sulla tenuta logica della motivazione.
Quanto al giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti e al diniego delle stesse, la Corte osserva che il bilanciamento implica una valutazione discrezionale tipica del merito, sindacabile solo se la motivazione sia arbitraria o manifestamente illogica (richiamata Sez. Un. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo). L’applicazione delle attenuanti generiche non è un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo; il diniego è adeguatamente motivato quando il giudice indica gli elementi decisivi (Sez. 4 n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri; Sez. 3 n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi).
Infine, le censure sulla determinazione del trattamento sanzionatorio mirano a una rivisitazione delle valutazioni discrezionali del giudice, preclusa quando la graduazione della pena sia assistita da motivazione non arbitraria e non illogica (richiamate Sez. 2 n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù e Sez. 2 n. 36104 del 27/04/2017, Mastro). I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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