Conto giudiziale partecipazioni camerali: irregolarità e obbligo di relazione dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 84 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Camere di commercio sono tenute alla resa del conto giudiziale delle partecipazioni detenute, in forza dell’art. 103, comma 2, Cost., dell’art. 4 legge n. 274/1998 e degli artt. 93, 227 e 233 d.lgs. n. 267/2000, nonostante l’abrogazione dell’art. 21 legge n. 580/1993 ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. u), d.lgs. n. 219/2016. È agente contabile, e legittimato passivo nel giudizio di conto, chi esercita la disponibilità giuridica delle partecipazioni, rappresentando l’amministrazione negli organi dell’ente partecipato; per le Camere di commercio tale soggetto è di regola il Presidente. Il conto giudiziale deve indicare ogni partecipazione che attribuisca diritti, azioni, quote di società, consorzi e cooperative, valutata secondo il patrimonio netto dell’ente partecipato, con i motivi delle variazioni. L’omessa indicazione di partecipazioni non determina inammissibilità del conto, ma irregolarità di merito; la mancata relazione sulla gestione dell’agente contabile impedisce l’esame della gestione e impone l’istruttoria.

Il Fatto

Il magistrato istruttore rimetteva al Collegio il conto giudiziale reso dal consegnatario delle azioni della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata per l’esercizio 2019. Il conto, depositato telematicamente nel 2020, era redatto sul Modello 22, sottoscritto dall’agente e parificato dal Segretario generale.

La relazione di irregolarità evidenziava l’assenza di una relazione illustrativa della gestione e discordanze tra il conto e il bilancio. L’agente contabile, costituitosi, riconosceva i disallineamenti, imputandoli alle difficoltà di avvio della Camera di commercio di nuova costituzione per effetto dell’accorpamento delle preesistenti Camere di Potenza e Matera. Il Pubblico Ministero concordava con la proposta di irregolarità.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto l’obbligo di resa del conto. Le Sezioni Riunite, con parere n. 3 del 24.10.2014, hanno ritenuto che gli agenti contabili camerali vi siano tenuti anche dopo l’abrogazione dell’art. 21 legge n. 580/1993, perché tale norma aveva mero valore ricognitivo di un obbligo immanente nell’ordinamento, fondato sulla riserva di giurisdizione contabile.

Quanto all’oggetto, l’obbligo riguarda tutti i beni mobili, comprese azioni, quote e strumenti finanziari che attribuiscano diritti partecipativi in società, consorzi e cooperative. I diritti sono espressamente annoverati tra i beni mobili dall’art. 20, lett. c), r.d. n. 827/1924, in relazione agli artt. 810 e 813 cod. civ.

Sul soggetto obbligato, il maneggio non è disponibilità materiale ma disponibilità giuridica: è agente chi esercita i diritti di partecipazione dell’amministrazione negli enti partecipati. Per le Camere di commercio, in mancanza di diversa previsione, è il Presidente. Il consegnatario risponde solo del maneggio, non delle scelte di indirizzo riservate agli organi che dispongono dei diritti.

Nel merito, la Corte accerta l’irregolarità del conto: l’omessa indicazione di cinque partecipazioni in consorzi e cooperative; la sottostima della partecipazione in una s.c.r.l.; l’erronea contabilizzazione del valore iniziale di altra partecipazione; la discordanza del totale finale rispetto allo stato patrimoniale. Non risulta inoltre provata l’approvazione del conto.

Poiché la definizione presuppone la verifica della gestione, la Corte dispone l’acquisizione della relazione sulla gestione dell’agente contabile, con documentazione attestante valori iniziali e finali secondo il patrimonio netto, direttive degli organi e loro attuazione, rimettendo gli atti al magistrato istruttore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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