Revisione prezzi inappalti: irrilevante la richiesta dopo la cessazione del contratto (TAR Lazio n. 3036 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici disciplinati dal d.lgs. n. 50/2016, la revisione prezzi è ammessa, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), cod. contratti pubblici, soltanto se prevista negli atti di gara iniziali con clausole chiare, precise e inequivocabili. La richiesta di revisione deve essere formulata in corso di esecuzione del contratto: è pertanto inammissibile l’istanza proposta dopo la cessazione del rapporto, non potendosi modificare le condizioni di un contratto ormai esaurito. L’art. 106, comma 2, cod. contratti pubblici persegue una finalità regolatrice dei poteri della committenza pubblica, distinta dall’obiettivo di riequilibrio contrattuale, e non può fondare l’iniziativa dell’appaltatore volta a ottenere la modifica dei prezzi contrattuali. La revisione introdotta dall’art. 60 d.lgs. n. 36/2023 non ha valenza retroattiva.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto l’aggiudicazione di un appalto con una società a capitale pubblico per il servizio di vigilanza. Il rapporto contrattuale è cessato nel luglio del 2024. Con istanza del 15 aprile 2025 la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della revisione prezzi in base alle variazioni dell’indice ISTAT registrate nel periodo, per un importo complessivo di 1.038.023,35 euro. La stazione appaltante ha rigettato la richiesta, ritenendo l’istituto inapplicabile e la revisione comunque non dovuta, per l’assenza negli atti di gara e nel contratto di una clausola di revisione prezzi.

La ricorrente ha impugnato il diniego chiedendo l’accertamento del diritto all’adeguamento del corrispettivo e la condanna al pagamento dell’importo richiesto, in via gradata all’avvio dell’istruttoria per la valutazione dell’istanza. La società resistente si è costituita chiedendo la reiezione del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla natura dell’istituto. La revisione prezzi è un rimedio temperato di riequilibrio del sinallagma funzionale, che assicura continuità al rapporto in corso di svolgimento, senza consentire una rideterminazione del prezzo originario del servizio o della fornitura, come affermato in modo costante dalla giurisprudenza amministrativa.

Da tale ratio discende l’argomento decisivo: la revisione deve avvenire in corso di esecuzione del contratto. Diversamente opinando si ammetterebbe la possibilità di modificare le condizioni di un rapporto ormai esaurito. Nel caso di specie l’istanza è stata presentata il 15 aprile 2025, ben oltre la cessazione del rapporto, avvenuta nel luglio del 2024, e ciò costituisce già un elemento ostativo autonomamente sufficiente a confermare la legittimità del diniego.

Per completezza, il Collegio esamina anche il merito della pretesa. Richiamando la copiosa giurisprudenza, si afferma che per i contratti disciplinati dal d.lgs. n. 50/2016 la revisione dei prezzi è consentita alle sole condizioni previste dall’art. 106, comma 1, lett. a), cod. contratti pubblici: se prevista nei documenti di gara iniziali, in clausole chiare, precise e inequivocabili, e sempre che non alteri la natura generale del contratto. La richiesta non può fondarsi sull’art. 60 d.lgs. n. 36/2023, che non ha valenza retroattiva. In mancanza di un’apposita previsione contrattuale, è palesemente infondata la tesi secondo cui la stazione appaltante avrebbe dovuto comunque avviare un’istruttoria per accertare i presupposti del compenso revisionale.

Né soccorre la tesi dell’art. 106, comma 2, cod. contratti pubblici. La disposizione persegue una ratio diversa rispetto alla revisione prezzi di cui al comma 1: essa individua le modifiche consentite alla committenza pubblica in fase di esecuzione senza nuova gara, e quelle vietate a tutela della libera concorrenza e della parità di trattamento. L’iniziativa dell’appaltatore diretta a ottenere la modifica dei prezzi contrattuali esula perciò dall’ambito applicativo della norma. Il ricorso è dunque respinto, con condanna della parte soccombente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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