Revisione prezzi ex art. 26 d.l. 50/2022: istanza necessaria e termine ultimo (TAR Lombardia n. 1025 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revisione straordinaria dei prezzi prevista dall’art. 26 d.l. n. 50/2022, convertito dalla legge n. 91/2022, non opera d’ufficio, ma richiede la presentazione di un’istanza di parte che dia avvio al procedimento volto ad accertare i presupposti del riconoscimento. L’omessa espressa previsione di un’istanza, a differenza dell’art. 1-septies d.l. n. 73/2021, non depone in senso contrario, trovando tale previsione giustificazione nella volontà di introdurre un termine di decadenza. Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza coincide con l’emissione del certificato di regolare esecuzione, non con la sua approvazione da parte della stazione appaltante: dopo tali adempimenti le somme non sono più destinate all’appalto ultimato e divengono disponibili per altri interventi. È pertanto legittimo il diniego opposto a un’istanza presentata dopo l’emissione del certificato e la sua sottoscrizione per accettazione.

Il Fatto

Una società appaltatrice aveva ricevuto da un Comune l’affidamento di lavori di ripristino funzionale di un reticolo idrico e di predisposizione di reti paramassi, a seguito di procedura negoziata. Con quattro istanze, presentate tra il marzo e l’ottobre 2023, la società aveva chiesto la revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 26 d.l. n. 50/2022.

Il Comune, con provvedimento dell’agosto 2024, aveva rigettato le istanze, rilevando che la documentazione contabile finale era stata controfirmata dall’appaltatore senza riserve e che l’adeguamento presupponeva una variante al quadro economico. La società ha impugnato il diniego con motivi aggiunti, dopo aver dapprima proposto ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che il ricorso introduttivo, avverso il silenzio, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuto nelle more il provvedimento di diniego. La controversia si è quindi concentrata sui motivi aggiunti.

La ricorrente sosteneva che la revisione dovesse essere applicata d’ufficio, senza necessità di istanza, e che il momento finale per la quantificazione delle compensazioni dovesse individuarsi nell’approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Il TAR ha respinto questa impostazione. L’art. 26, comma 1, d.l. n. 50/2022 introduce una speciale ipotesi di revisione straordinaria che, pur nella eccezionalità delle previsioni, non si discosta nella natura dall’istituto generale della revisione prezzi. Per pacifica giurisprudenza, quest’ultima consiste in un procedimento di preventiva verifica dei presupposti, sotteso all’esercizio di un potere tecnico-discrezionale, che necessita sempre dell’attivazione su istanza di parte.

Pertanto, anche la fattispecie eccezionale richiede l’istanza dell’interessato. In senso contrario non rileva l’assenza di espressa previsione, poiché l’art. 1-septies d.l. n. 73/2021 menziona la domanda solo per introdurre un termine di decadenza, non previsto dalla norma in esame.

Quanto al termine ultimo, la norma consente di utilizzare somme disponibili relative ad altri interventi ultimati per i quali siano stati eseguiti i collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione. Il Collegio ha così individuato in tali adempimenti il momento ultimo per la presentazione della domanda: dopo l’emissione, le somme non sono più destinate all’appalto e divengono disponibili per altri interventi. La conclusione è coerente con la giurisprudenza che richiede la presentazione della domanda prima della firma del certificato di collaudo. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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