Ottemperanza per la Carta del docente: l’Amministrazione inerte non fornisce prova dell’adempimento (TAR Lazio n. 10402 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che non fornisca chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione di una sentenza passata in giudicato non può sottrarsi all’obbligo di adempiere, gravando su di essa l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento. Il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, assegnando un termine perentorio e nominando fin da ora il Commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso del termine.
Il Fatto
Un docente a tempo determinato, in forza della sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, aveva ottenuto il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici di servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire la Carta con accredito delle somme corrispondenti. A fronte dell’inadempimento dell’Amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.
Il Ministero si costituiva solo formalmente, senza fornire alcuna prova o allegazione circa l’avvenuto adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la regolarità del giudicato, la sua notifica nelle forme prescritte e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, accertando la sussistenza della propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a..
La Corte ha rilevato come, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non avesse fornito alcun chiarimento o indicazione in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Richiamando i principi di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, il Collegio ha ritenuto che la pretesa del ricorrente dovesse trovare accoglimento, essendo l’Amministrazione rimasta inadempiente rispetto all’obbligo di dimostrare l’avvenuta esecuzione del titolo.
Il giudice ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, nominando fin da ora un Commissario ad acta che, con facoltà di delega e senza compenso, avrebbe provveduto in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia. Le spese di lite sono state liquidate e distratte in favore dei procuratori antistatari del ricorrente.
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Nota della Redazione
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