Revisione prezzi art. 27 d.l. 50/2022 solo per lavori non eseguiti (Cons. Stato n. 115 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 27 del d.l. n. 50/2022, convertito dalla legge n. 91/2022 e modificato dal d.l. n. 198/2022, non introduce una disciplina della revisione dei prezzi in corso di esecuzione, ma una norma per l’aggiornamento dei prezzi preventivati nel quadro economico o nel computo metrico del progetto esecutivo in vista dell’esecuzione. La disposizione riguarda i lavori che il concessionario, non amministrazione aggiudicatrice, affida a terzi e presuppone che l’esecuzione non sia ancora iniziata. Ne consegue che la norma è inapplicabile quando, alla data della sua entrata in vigore, i lavori siano già stati consegnati e la proposta di revisione del PEF sia avanzata a esecuzione quasi ultimata. Restano fermi, in tal caso, i rimedi contrattuali e i meccanismi revisionali del Piano economico e finanziario, nonché il potere istruttorio del concedente.
Il Fatto
Un Comune ha stipulato nel 2021 un contratto di concessione per la riqualificazione energetica e il rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica, con possibilità di costituire una società di progetto, poi costituita. L’11 gennaio 2024 la società ha chiesto al Comune la revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 27 del d.l. n. 50/2022, per compensare l’incremento dei costi dell’energia e dei materiali.
Il Comune ha chiesto l’integrazione documentale con tre note del 2024. La società ha impugnato le note davanti al TAR Veneto, che ha accolto ricorso e motivi aggiunti, annullando le richieste istruttorie e il rifiuto di approvazione, e ha imposto la riapertura del procedimento. Il Comune ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’ambito applicativo dell’art. 27 del d.l. n. 50/2022 muovendo dal dato testuale. Il richiamo ai concessionari dell’art. 164, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 142, comma 4, del codice previgente individua i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici, affidano i lavori a terzi applicando le procedure di evidenza pubblica. La norma riguarda dunque gli affidamenti dei lavori, come conferma la stessa rubrica.
Da ciò deriva che l’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico presuppone che l’esecuzione dei lavori non sia ancora iniziata. Solo questa fattispecie giustifica il riferimento, nel secondo comma, all’approvazione del concedente del progetto esecutivo aggiornato in vista dell’esecuzione da affidare a terzi. Si tratta di un’operazione contabile da effettuare ex ante, con mero raffronto tra prezzari, salvo il potere discrezionale di approvazione dei maggiori oneri.
Quando invece l’attività esecutiva è già stata posta in essere, all’ente concedente non può essere preclusa la verifica dell’effettiva incidenza dell’incremento dei prezzi. Non è però questo il terreno dell’art. 27. I meccanismi revisionali del Piano economico finanziario e il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale trovano la loro regolamentazione nell’art. 165 del d.lgs. n. 50/2016 e nelle clausole contrattuali, come già affermato da Cons. Stato n. 4636 del 2020.
Nel caso concreto, alla data di entrata in vigore della norma la procedura di scelta era completata e i lavori erano stati consegnati il 5 luglio 2022, senza riserve. La proposta di revisione del PEF è arrivata l’11 gennaio 2024, a lavori quasi ultimati. La Corte afferma pertanto l’inapplicabilità della disciplina invocata.
Accolto anche il terzo motivo, il Collegio ritiene legittime le note istruttorie del Comune, volte a verificare in quale misura accogliere la richiesta e non a controllare la corretta esecuzione dei lavori. Il riferimento alle penali è ritenuto irrilevante, benché inopportuno. L’appello è accolto nei primi due motivi, assorbito il secondo, e il ricorso di primo grado è respinto. Le spese di entrambi i gradi sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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