Accertamento di conformità e diniego fondato su difetto di istruttoria (TAR Sardegna n. 1160 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accertamento di conformità è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando l’amministrazione afferma l’inserimento dell’immobile nella fascia di rispetto dei 150 metri dai corsi d’acqua senza confrontarsi con i rilievi tecnici prodotti dall’istante e senza indicare le ragioni del contrasto. La qualificazione del manufatto come locale tecnico non è decisiva, perché la verifica va condotta sul dato oggettivo della distanza. Parimenti viziato è il diniego che opponga il mancato rispetto delle distanze dalle strade comunali senza precisare quali strade siano interessate e quali distanze debbano essere garantite. L’atto adottato dopo la formazione del silenzio-rigetto, in esito a rinnovato contraddittorio, costituisce provvedimento nuovo di conferma, non di convalida, e rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso gli atti presupposti.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile in zona agricola, presenta istanza di accertamento di conformità per regolarizzare un vano tecnico destinato a ospitare la caldaia, realizzato in aderenza al fabbricato principale e entro la sagoma già assentita. Il Comune comunica i motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990, rilevando che l’immobile ricade nella fascia di rispetto di 150 metri dai corsi d’acqua ai sensi dell’art. 142 d.lgs. n. 42/2004, con conseguente necessità di autorizzazione paesaggistica.
Il ricorrente replica depositando rilievi topografici dai quali risulta una distanza dal corso d’acqua superiore ai 150 metri. Formatosi il silenzio-rigetto, propone ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale per opposizione del Comune. Nelle more, l’amministrazione adotta un diniego espresso, impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo gli atti originariamente gravati superati dal diniego espresso. Nel merito, ritiene invece fondate le censure dei motivi aggiunti.
Sul primo profilo, il Tribunale prescinde dalla qualificazione del manufatto come locale tecnico: ciò che rileva è che l’immobile non ricade nella fascia dei 150 metri dal corso d’acqua e che, dunque, non occorre l’autorizzazione paesaggistica. Portata dirimente assume la nota dell’Ufficio Tutela Paesaggio del 28.02.2022, che attesta il mancato inserimento nella fascia sulla base dei rilievi e delle sovrapposizioni di mappa risultate corrette. Tale esito evidenzia un difetto di istruttoria dell’iter comunale.
La relazione tecnica di parte, corredata da allegati grafici e planimetria catastale, indica una distanza dal corso d’acqua di 177,93 metri e, nel punto più ravvicinato, non inferiore a 152,21 metri, comunque sufficiente al rispetto della fascia. Tali rilievi non sono stati confutati dal Comune. Il diniego si limita a richiamare in modo generico il persistere di criticità non chiarite e non condivisibili, senza precisarne il contenuto: la motivazione è quindi carente.
Il secondo motivo, relativo alle distanze dalle strade comunali, è dichiarato “fuori centro” nella parte in cui denuncia la novità della ragione giustificativa: l’atto gravato è un provvedimento nuovo, di conferma e non di convalida, adottato dopo rinnovate valutazioni e dopo un effettivo contraddittorio anche su tale profilo. La censura è però fondata sotto il diverso angolo del difetto di istruttoria e di motivazione, perché dal diniego non emergono né le strade interessate né le distanze da garantire, e la relazione tecnica depositata non è stata oggetto di alcuna valutazione.
Il ricorso per motivi aggiunti è pertanto accolto con annullamento degli atti impugnati, mentre il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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