Conflittualità familiare e revoca del porto d’armi: legittimo il giudizio di inaffidabilità (TAR Puglia n. 1160 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di porto e detenzione di armi il privato non vanta alcun diritto assoluto, costituendo il titolo abilitativo un’eccezione al divieto generale di portare armi. Il diniego e la revoca possono fondarsi su fatti e circostanze non tipizzati dall’art. 11 del T.u.l.p.s., purché sintomatici di una valutazione prognostica negativa sull’uso delle armi. Non è necessario un accertato abuso, essendo sufficiente il convincimento dell’amministrazione sulla prevedibilità dell’abuso. A tal fine rilevano anche situazioni non sfociate in condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma non ascrivibili a buona condotta. La persistente conflittualità familiare, acuita dal legame di co-genitorialità, giustifica la misura ablativa a tutela della pubblica e privata incolumità.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato, era titolare di una licenza di porto fucile ad uso sportivo e deteneva in casa armi e munizioni regolarmente denunciate. Nel 2023, a seguito di un intervento della polizia per una lite familiare, la Questura avviava il procedimento di revoca della licenza, ritenendo compromesso il requisito dell’assoluta affidabilità. La Prefettura, dal canto suo, adottava un provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.

Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti con due ricorsi poi riuniti, deducendo difetto di motivazione, eccesso di potere, violazione del principio di proporzionalità e del contraddittorio procedimentale. La domanda cautelare sul primo ricorso era respinta; quella sul secondo era accolta ai soli fini della custodia delle armi fino alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal carattere eccezionale della facoltà di detenere armi: essa può divenire operante solo verso persone delle quali esista completa e perfetta sicurezza circa il buon uso. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ribadisce che per l’adozione di un provvedimento limitativo non serve un obiettivo e accertato abuso, ma è sufficiente che sussistano circostanze indicative di una non piena affidabilità.

Il percorso argomentativo valorizza l’art. 11 del T.u.l.p.s. e l’art. 39 dello stesso testo unico, che consente al prefetto di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Il giudizio di inaffidabilità può quindi fondarsi su situazioni non sfociate in condanne o misure di pubblica sicurezza, ma genericamente non ascrivibili a buona condotta.

Nel caso concreto il Tribunale esamina l’episodio del 2023, qualificato come campanello di allarme di una difficoltà a controllare le emozioni più forti. La consulenza psichiatrica prodotta dal ricorrente, pur escludendo disturbi clinicamente rilevanti, rilevava tratti di rigidità e di tipo narcisistico e istrionico, non del tutto idonei a escludere un uso improprio delle armi in un eventuale accesso di collera.

Il Collegio ritiene non convincente l’argomento del positivo esito del percorso di mediazione familiare, difficilmente conciliabile con le dichiarazioni rese in occasione dell’intervento. La cessazione della convivenza non stempera il giudizio prognostico, poiché la presenza di un figlio minore rende prevedibile il perdurare di incontri e conflittualità. Né la carriera militare e l’attività forense conducono a diverso esito, restando ineliminabile la relazione di co-genitorialità.

Quanto al profilo procedimentale, il Tribunale esclude l’omessa comunicazione dell’avvio: il ricorrente è stato informato di entrambi i procedimenti e ha potuto produrre memorie, esaminate nei provvedimenti finali. I ricorsi sono quindi respinti perché infondati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *