Revoca licenza porto di fucile: difetto dei presupposti cautelari (TAR Abruzzo n. 15 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di cautela avverso la revoca della licenza di porto di fucile conseguente a un provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi, il giudice amministrativo può rilevare il difetto dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, quando la revoca costituisce diretta conseguenza del predetto divieto, parimenti oggetto di impugnativa con distinto mezzo di gravame. La valutazione circa la possibilità di sospendere, in luogo di revocare, la licenza sino alla definizione del giudizio sul provvedimento prefettizio costituisce una scelta rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, non sindacabile in sede cautelare, ma sollecitabile nell’ambito del suo potere di autotutela.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la determina del 21 novembre 2025 con la quale la Questura di Chieti aveva revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia. Tale revoca era conseguenza della determina prefettizia del 21 agosto 2025, recante divieto di detenzione di armi, provvedimento quest’ultimo parimenti gravato dall’interessato con distinto mezzo di impugnativa. Il ricorrente chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento di revoca.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha rilevato il difetto dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare. La revoca della licenza costituiva, infatti, conseguenza diretta della determina prefettizia di divieto di detenzione di armi, la cui legittimità era stata già messa in discussione dal ricorrente con un autonomo ricorso. In tale contesto, il giudice ha ritenuto che la tutela cautelare richiesta non potesse trovare accoglimento, atteso che la questione sostanziale sottesa alla revoca era la medesima già devoluta all’esame con il gravame avverso il provvedimento presupposto.
Il Tribunale ha nondimeno evidenziato che la Questura di Chieti potrà ben valutare l’ipotesi di sospendere la licenza, in luogo della sua revoca, sino alla definizione del giudizio vertente sul predetto provvedimento prefettizio. Tale indicazione, pur non costituendo un obbligo giuridico, delinea un’opportunità per l’Amministrazione di conformare la propria azione all’esito del giudizio sul divieto di detenzione, evitando che la revoca – misura definitiva – possa produrre effetti irreversibili in pendenza di una controversia che potrebbe concludersi con l’annullamento del provvedimento presupposto.
La decisione si fonda sugli artt. 55 e 57 c.p.a., che disciplinano il giudizio cautelare, e si inserisce nella consolidata giurisprudenza che attribuisce carattere eccezionale alla misura cautelare, subordinandone l’accoglimento alla sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il tribunale ha compensato le spese della fase cautelare tra le parti, disponendo l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione e l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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