Revisione prezzi nelle forniture pubbliche: escluso l’adeguamento su base civilistica (TAR Trentino-Alto Adige n. 117 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici di fornitura e servizi la revisione dei prezzi è ammessa esclusivamente nei limiti dell’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016. L’art. 106, comma 1, lett. c), del medesimo codice disciplina le sole varianti in corso d’opera, non la modificazione del corrispettivo. L’art. 7, comma 2-ter, d.l. n. 36/2022 è circoscritto agli appalti di lavori e non tollera interpretazione estensiva. Gli artt. 1664 e 1467 c.c. cedono per specialità alla disciplina pubblicistica: il primo non è applicabile, il secondo configura un rimedio risolutorio giudiziale, azionabile davanti al giudice ordinario, e non un titolo a pretendere la rinegoziazione. Il soggetto aggregatore risponde delle clausole revisionali della convenzione quadro; le vicende esecutive del contratto attuativo, incluso il riequilibrio contrattuale, spettano all’amministrazione titolare.

Il Fatto

La società ricorrente, aggiudicataria del lotto di una convenzione quadro per la fornitura di derrate alimentari stipulata con il soggetto aggregatore provinciale, chiedeva nel corso del biennio 2021-2022 la revisione e l’adeguamento dei prezzi, invocando i sopravvenuti aumenti dei costi conseguenti alla pandemia e al conflitto russo-ucraino. L’agenzia respingeva le istanze, ritenendo insussistenti i presupposti dell’art. 1, comma 511, legge n. 208/2015 e dell’art. 106 cod. contratti pubblici, e invitava la società a rivolgersi ai responsabili delle singole amministrazioni aderenti.

La società rivolgeva quindi la medesima richiesta alla cooperativa titolare del contratto attuativo, che la rigettava con provvedimento del 14.10.2022, preceduto da preavviso di rigetto. Contro tale diniego, il preavviso e la nota dell’agenzia è proposto il ricorso, con domanda di accertamento del diritto all’adeguamento. Nelle more, il Consiglio di Stato riformava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso contro il diniego dell’agenzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di ne bis in idem e dichiara improcedibile il gravame nella parte rivolta contro la nota dell’agenzia: un ricorso con identici petitum e causa petendi era già stato proposto avverso il medesimo provvedimento. Il principio opera anche quando la prima causa non sia definita con sentenza passata in giudicato, rilevando la sola proposizione del ricorso.

È inammissibile il primo motivo, che si risolve in una generica richiesta di preventiva verifica della competenza, priva di valenza impugnatoria. Nel merito è comunque infondato: la sentenza d’appello n. 2458/2025 ha chiarito che il soggetto aggregatore applica le clausole revisionali della convenzione quadro, mentre le vicende esecutive del contratto attuativo, compreso il riequilibrio contrattuale, competono all’amministrazione titolare.

È infondato il motivo sull’asserita superficialità dell’istruttoria. Le lacune relative ai dati identificativi del CIG e del preavviso non impediscono di riferire il diniego all’istanza di revisione, espressamente richiamata, sorretta da motivazione ampia e articolata.

Il nucleo della decisione è nel terzo motivo. L’art. 106, comma 1, lett. c), richiamato dalla ricorrente, attiene alle sole varianti in corso d’opera, non alla revisione del corrispettivo: la pretesa non incide sullo schema del negozio né sulla prestazione qualificante della fornitura. L’art. 7, comma 2-ter, d.l. n. 36/2022 si riferisce al costo dei materiali e resta confinato agli appalti di lavori, escludendo servizi e forniture. L’art. 1664 c.c. cede per specialità alla disciplina pubblicistica, secondo il rapporto già affermato con riferimento all’art. 115 d.lgs. n. 163/2006. L’art. 1467 c.c. configura un rimedio risolutorio da azionare in via giudiziale davanti al giudice ordinario, non un titolo per imporre la rinegoziazione.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore di ciascuna resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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