Prova teorico-pratica concorsuale e sindacato sui criteri di valutazione (TAR Sardegna n. 1101 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prova teorico-pratica concorsuale consistente nella redazione di un parere motivato, quale atto amministrativo interno volto a supportare le decisioni gestionali dell’Amministrazione, è pienamente riconducibile alla previsione del bando che richieda la predisposizione di un “atto o provvedimento inerente alle attività amministrative” delle Aziende Sanitarie. La scelta della traccia e la valutazione degli elaborati costituiscono esercizio di ampia discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice, sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di macroscopici elementi di sviamento logico o di errore di fatto. La predeterminazione dei criteri di valutazione costituisce lo strumento indispensabile per apprezzare la correttezza dell’esercizio del potere tecnico-discrezionale, il cui esito è legittimamente sintetizzato dal voto numerico.
Il Fatto
Alcuni candidati, risultati non ammessi alla prova orale all’esito della prova teorico-pratica del concorso per Dirigente Amministrativo area Acquisti indetto da ARES Sardegna, hanno impugnato gli atti della procedura e le graduatorie finali. I ricorrenti hanno dedotto la difformità della traccia dalla lex specialis, l’estraneità della materia assegnata alle competenze del servizio acquisti, l’illegittima sovrapposizione dei criteri di valutazione tra prova scritta e prova pratica e il difetto di motivazione del giudizio espresso in forma meramente numerica.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondate le censure relative al contenuto della prova. La redazione di un parere motivato per il Direttore Generale, avente ad oggetto la scelta tra il modello concorrenziale di cui al d.lgs. n. 36/2023 e il modello collaborativo previsto dal d.lgs. n. 117/2017 per l’affidamento di servizi di inclusione sociale e lavorativa di persone con disturbi dello spettro autistico, è stata considerata pienamente coerente con l’attività di programmazione e acquisto dei servizi sanitari e socio-sanitari. Il Collegio ha precisato che la natura intrinsecamente socio-sanitaria dell’assistenza in questione non consente una rigida separazione tra dimensione sanitaria e dimensione sociale, con la conseguenza che la traccia non può ritenersi estranea alle competenze della struttura concorsuale.
Quanto alla dedotta sovrapposizione dei criteri valutativi tra le due prove, il Tribunale ha osservato che gli stessi, pur presentando parziali analogie, non risultano integralmente sovrapponibili e, comunque, costituiscono espressione dell’ampia discrezionalità della Commissione nella individuazione dei parametri atti a far emergere le effettive capacità dei candidati. Tali scelte, in quanto esercizio di valutazione tecnica, sfuggono al sindacato di legittimità in assenza di profili di macroscopica illogicità o di errore di fatto.
Con riferimento al quarto motivo, il TAR ha richiamato il principio per cui la predeterminazione dei criteri di valutazione rappresenta lo strumento indispensabile per apprezzare il giudizio della Commissione, sintetizzato dal voto numerico. La considerazione congiunta dei criteri e del punteggio attribuito assicura l’adeguata motivazione del provvedimento di esclusione e la sua comprensibilità da parte dei destinatari. Il ricorso è stato, pertanto, integralmente rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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