Revisione prezzi e giurisdizione: il riparto tra giudice ordinario e amministrativo (TAR Sicilia n. 1627 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pretesa dell’appaltatore all’adeguamento straordinario dei prezzi di cui all’art. 26 d.l. n. 50/2022, introdotto direttamente dalla legge, integra un diritto soggettivo all’adempimento contrattuale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo configurabile alcun potere valutativo della stazione appaltante che giustifichi l’attrazione della controversia nella giurisdizione amministrativa. La domanda di accertamento del diritto alla revisione prezzi ex art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 4/2022 e di condanna della stazione appaltante all’inserimento della relativa clausola è invece devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, lett. e), n. 2, c.p.a., trattandosi di diritti patrimoniali discendenti da norme generali. L’obbligo di inserire la clausola revisionale è imperativo e non lascia margine di apprezzamento; la sua violazione determina l’eterointegrazione del contratto ex art. 1339 cod. civ.

Il Fatto

Un consorzio aggiudicatario, in qualità di appaltatore, ha richiesto alla stazione appaltante l’applicazione dell’adeguamento straordinario dei prezzi di cui all’art. 26 d.l. n. 50/2022. L’istanza è stata respinta con un ordine di servizio, motivato con il fatto che la stazione appaltante aveva già avuto accesso al Fondo per l’avvio delle Opere Indifferibili, ciò che, secondo la committente, precludeva le compensazioni in corso d’opera.

Il consorzio ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, che con ordinanza n. 10281/2025 ha declinato la propria competenza in favore della Sezione staccata di Catania del TAR Sicilia. Il giudizio è stato riassunto, con reiterazione integrale delle censure. La questione centrale concerne due distinti titoli di giurisdizione: la pretesa all’adeguamento prezzi e la pretesa all’inserimento della clausola revisionale nella convenzione di affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dapprima esaminato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Avvocatura dello Stato per il Commissario straordinario e i Ministeri. Ritenuta conforme alla disciplina vigente la ricostruzione delle competenze, ha escluso che il giudizio potesse concludersi con statuizioni nei loro confronti, dichiarando il ricorso inammissibile in parte qua.

Quanto al riparto di giurisdizione, il Collegio ha richiamato la ordinanza delle Sezioni Unite n. 3177/2026 della Corte di cassazione, secondo cui il meccanismo di adeguamento dei prezzi introdotto dall’art. 26 d.l. n. 50/2022 configura una pretesa di adempimento contrattuale devoluta al giudice ordinario. Non sussiste, in proposito, alcun potere amministrativo autoritativo della stazione appaltante. Il Collegio ha quindi accertato il difetto di giurisdizione in relazione ai primi due motivi, con possibilità di riassunzione davanti all’organo dell’A.G.O. competente ex art. 11, secondo comma, c.p.a.

Il terzo motivo è stato invece scrutinato nel merito. Il Collegio ha qualificato l’azione in base ai suoi elementi sostanziali, come impone l’art. 32, secondo comma, c.p.a.: si tratta di un’azione di accertamento del diritto alla revisione prezzi e di condanna all’adempimento, non di annullamento. Tale domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché l’art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 4/2022 esclude l’esercizio di potere autoritativo della stazione appaltante.

Nel merito, il Collegio ha richiamato la sentenza del C.G.A.R.S. n. 728 del 2025 e la Cons. Stato, sez. IV, n. 5667 del 2022: l’obbligo di inserire la clausola revisionale è imperativo e si impone autoritativamente, senza margine di scelta. La sua violazione produce l’eterointegrazione della lex specialis e del contratto ex art. 1339 cod. civ. Il motivo è pertanto fondato, con esclusione di ogni automatismo rispetto al diritto in concreto a pretese economiche. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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