Sospensione precauzionale dall’impiego: improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Calabria n. 1378 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso la sospensione precauzionale dall’impiego diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse qualora, nelle more del giudizio, l’amministrazione reintegri in servizio l’interessato e archivi il procedimento disciplinare. La cessazione della materia del contendere non richiede una pronuncia nel merito, essendo venuto meno l’interesse strumentale alla decisione. La declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. presuppone l’accertamento dell’insussistenza sopravvenuta dell’interesse alla trattazione della domanda. Le spese di lite possono essere compensate per ragioni equitative.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, impugnava dinanzi al TAR Calabria la determinazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con cui era stata disposta la sospensione precauzionale dall’impiego. A sostegno del ricorso deduceva l’illegittimità del provvedimento, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti.
Nelle more del giudizio, alla data del 19 giugno 2026, il militare veniva reintegrato in servizio mediante determina del Comando Generale; in pari data l’amministrazione disponeva l’archiviazione del procedimento disciplinare. Con nota del 2 maggio 2026, la parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della sopravvenuta reintegrazione in servizio del ricorrente e dell’archiviazione del procedimento disciplinare, rilevando che tali fatti avevano determinato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso. La declaratoria di improcedibilità è stata pertanto disposta ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., che configura l’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse quale causa di definizione del giudizio senza pronuncia nel merito.
La pronuncia si fonda sull’accertamento che l’oggetto della domanda — la caducazione della sospensione precauzionale — era ormai venuto meno per effetto dell’attività provvedimentale dell’amministrazione, la quale aveva eliminato gli effetti lesivi del provvedimento impugnato. In tale evenienza, la verifica dell’interesse alla decisione va condotta con riferimento al momento della pubblicazione della sentenza, rilevando l’insussistenza attuale di un’utilità concreta conseguibile dall’accoglimento del ricorso.
Il Collegio ha inoltre compensato le spese di giudizio, richiamando il disposto dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., sul rilievo della peculiarità della vicenda e delle ragioni equitative sottese alla definizione del processo. La decisione è stata resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., non essendo necessaria un’ulteriore istruzione né la trattazione di questioni di particolare complessità.
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Nota della Redazione
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