Accoglimento dell’istanza cautelare per preponderanza del periculum in mora nella rimozione di rifiuti (TAR Sardegna n. 22 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di incidente cautelare, il giudice amministrativo può fondare l’accoglimento dell’istanza di sospensione sull’esclusiva valutazione del periculum in mora, senza necessità di un preventivo esame approfondito del fumus boni iuris, allorché il pregiudizio derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato appaia oggettivamente grave. La sospensione è disposta anche nella parte in cui l’atto ordina la rimozione dei rifiuti abbandonati e gli atti consequenziali, quando l’esecuzione comporterebbe il recupero delle somme anticipate dalla pubblica amministrazione. L’interesse pubblico alla sollecita definizione del giudizio di merito è salvaguardato dalla fissazione dell’udienza di discussione in tempi brevi.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato innanzi al TAR Sardegna un’ordinanza del Sindaco del Comune di Uta, con la quale gli era stato ordinato di procedere alla rimozione di rifiuti abbandonati e di porre in essere gli atti consequenziali. Nel ricorso è stata altresì avanzata domanda cautelare volta a ottenere la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Uta, la Città Metropolitana di Cagliari e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, mentre la Regione Autonoma della Sardegna non si è costituita. La causa è stata trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che, impregiudicato ogni esame del merito, risultasse preponderante e decisivo il profilo del periculum in mora. L’esecuzione del provvedimento impugnato avrebbe infatti esposto il ricorrente a un pregiudizio oggettivamente grave, consistente non solo nella rimozione coattiva dei rifiuti ma anche nel conseguente recupero delle somme anticipate dalla pubblica amministrazione. Tale evenienza, in una fattispecie analoga, ha già trovato accoglimento in precedenti ordinanze della stessa Sezione.
Sul distinto piano dell’interesse pubblico, il Tribunale ha osservato che la definizione della controversia in tempi ragionevolmente solleciti rimane garantita, atteso che il Presidente del Tribunale ha l’onere di fissare l’udienza di discussione del merito possibilmente entro il primo semestre del 2026.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’esecuzione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui dispone a carico del ricorrente la rimozione dei rifiuti abbandonati e gli atti consequenziali. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione della natura della controversia e dell’esito del presente procedimento incidentale.
Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità delle parti, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati.
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Nota della Redazione
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