Revoca illegittima dell’assegnazione e risarcimento del trattamento economico aggiuntivo (C.G.A.R.S. n. 47 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza amministrativa di annullamento della revoca dell’assegnazione a una unità operativa è autoesecutiva, poiché determina la reviviscenza del provvedimento di assegnazione e soddisfa di per sé l’interesse sostanziale del ricorrente, senza necessità di azione di ottemperanza. Ne consegue che l’inerzia dell’Amministrazione, la quale non riadotti un nuovo provvedimento diversamente motivato, integra il nesso di causalità e la colpevolezza richiesti dall’art. 2043 c.c. Ai fini del quantum, spetta il risarcimento del danno patrimoniale pari all’indennità mensile perduta per l’intero periodo di illegittima destinazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Non è risarcibile la perdita di chance di promozione quando l’esito dipende da molteplici e discrezionali parametri valutativi. Sono inutilizzabili, perché tardivi, i documenti prodotti oltre i termini perentori dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, funzionario di una unità operativa della Polizia di Stato, era stato assegnato a una sede dalla quale veniva allontanato dopo un’indagine penale conclusa con archiviazione. Con nota dell’11 maggio 2010, non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, l’assegnazione veniva revocata; analogo provvedimento adottava il Ministro dell’Interno con decreto del 13 maggio 2010.
Il TAR Sicilia annullava quei provvedimenti con sentenza del 16 gennaio 2013 per eccesso di potere da difetto di motivazione ed erroneità dei presupposti. Il ricorrente domandava poi il risarcimento del danno; il TAR, con sentenza pubblicata il 6 aprile 2023, rigettava la domanda per difetto di nesso causale, non essendo stata chiesta la reintegrazione nell’incarico. La questione approda così al C.G.A.R.S.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’an debeatur, muovendo dalla prognosi di spettanza del bene della vita. L’annullamento dei provvedimenti implicava per l’Amministrazione l’obbligo di ripristinare la situazione antecedente, con la sola facoltà di riesaminare la posizione dell’interessato.
La Corte rileva che il TAR aveva fondato l’annullamento su un difetto di motivazione e di istruttoria, non essendo stati considerati la rinuncia ai permessi per motivi di studio e la scelta favorevole all’Amministrazione. Il Ministero avrebbe potuto riadottare il provvedimento con diversa motivazione, ma solo con effetti ex nunc, restando dovuta l’indennità fino all’eventuale riedizione.
Il punto decisivo è che l’annullamento della revoca determinava la reviviscenza del provvedimento di assegnazione. Il giudicato era dunque autoesecutivo: spettava all’Amministrazione, non all’interessato, attivarsi per un nuovo provvedimento. Poiché nessuna determinazione è sopravvenuta, sussistono il nesso di causalità e la colpevolezza, essendo il bene tutelato come pretesa oppositiva. Diversamente, il contenuto dispositivo di cui all’art. 88, comma 2, lettera f), c.p.a. sarebbe degradato a mera formula di stile.
Quanto al quantum, spetta il Trattamento Economico Aggiuntivo di cui all’art. 4, comma 4, d.l. n. 345/1991, convertito dalla legge n. 410/1991, per il periodo dal 14 maggio 2010 al 23 dicembre 2019, pari a 115 mesi. La somma è maggiorata di rivalutazione monetaria secondo indice FOI e di interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata.
Non sono invece accolte la perdita di chance per la promozione, dipendendo l’esito da molteplici parametri anche discrezionali, né il danno non patrimoniale, i cui documenti sono stati prodotti in violazione dei termini perentori dell’art. 73, comma 1, c.p.a., inutilizzabili anche in appello. La Corte dispone la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei conti e la condanna alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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