Revoca della gara d’ambito, ricorso improcedibile per carenza di interesse (TAR Campania n. 2217 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ritiro in autotutela della procedura di gara, disposto dall’amministrazione nel corso del giudizio, elimina l’interesse del ricorrente all’annullamento degli atti impugnati. Ne deriva la sopravvenuta carenza di interesse e la conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. La decisione si fonda sul principio dispositivo, che rimette alla parte la richiesta di tutela, e sull’accertamento della cessazione della materia del contendere per effetto dell’atto di ritiro. In presenza di un esito meramente processuale, la compensazione delle spese di giudizio risponde al criterio della soccombenza in rito.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il bando di indizione della procedura aperta, cd. a doppio oggetto, per la selezione del socio privato operativo di minoranza del costituendo soggetto gestore del Sistema Acquedottistico della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, insieme al disciplinare di gara e agli atti presupposti e connessi. La Regione Campania si costituiva in giudizio. Interveniva ad adiuvandum un’associazione.
Nel corso del giudizio, con decreto dirigenziale, la Regione disponeva il ritiro in autotutela del decreto di indizione della gara e della conseguente procedura. All’udienza pubblica le parti, in ragione della revoca, chiedevano concordemente che fosse dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il decreto dirigenziale n. 22 del 10 marzo 2026, depositato in giudizio, ha disposto, in attuazione della delibera giuntale di indirizzo n. 72 del 6 marzo 2026 e sulla scia del decreto dirigenziale n. 53 del 9 marzo 2026, il ritiro in autotutela del decreto n. 16 dell’8 ottobre 2025 e della conseguente procedura di gara. Il bando oggetto di impugnazione risulta così travolto dall’atto di revoca.
Il Tribunale prende atto delle dichiarazioni rese all’udienza pubblica dai difensori della società ricorrente, della Regione Campania e dell’interveniente, i quali, in ragione della revoca della procedura, hanno concordemente chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Su queste basi, e in applicazione del principio dispositivo — richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. II, 24/11/2025 — il Collegio ritiene di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La cessazione dell’interesse alla decisione di merito consegue all’eliminazione dell’atto impugnato e all’impossibilità di trarre utilità dall’annullamento.
Quanto alle spese di giudizio, il Tribunale ne dispone la compensazione, stante l’esito in rito della controversia, che non consente di ravvisare una soccombenza nel merito in capo ad alcuna delle parti. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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