Revisione d’urgenza del PAI legittima se ancorata a nuovi eventi di dissesto (Cons. Stato n. 5566 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revisione transitoria dei piani di stralcio per l’assetto idrogeologico, disciplinata dall’art. 68, commi 4-bis e 4-ter, cod. amb., può essere adottata in presenza di nuovi eventi di dissesto idrogeologico, che costituiscono presupposto alternativo rispetto agli approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo. La valutazione della presenza e dell’intensità del rischio, la scelta di ampliare il perimetro delle aree vincolate e l’attribuzione di una determinata classe di rischio costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti o dell’inattendibilità tecnico-scientifica. L’interessato che contesti ab intrinseco il nucleo degli apprezzamenti tecnici ha l’onere di metterne seriamente in discussione l’attendibilità con i medesimi parametri specialistici dell’amministrazione, non potendo opporre una propria opinione dissenziente.

Il Fatto

Una società proprietaria di terreni nel comune di Maratea, collocati sui versanti a sud e a sud-est del monte Serra di Castrocucco, ha impugnato il decreto con cui l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale ha approvato la modifica definitiva della perimetrazione e riclassificazione delle aree a rischio da frana del PAI. A seguito di due frane verificatesi nel 2022, l’Autorità ha esteso il regime vincolistico, inserendo in prevalenza i terreni della società nella zona a massima intensità di rischio (R4) e, in misura circoscritta, nelle aree soggette a valutazione (ASV).

Il TAR Basilicata ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, e ha dichiarato inammissibili le difese del Comune. La società ha quindi appellato la pronuncia, riproponendo le censure di illegittimità del provvedimento e la domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. In via preliminare, dichiara inammissibile la richiesta di rinvio avanzata dall’appellante, perché fondata su un evento futuro e incerto, ossia l’eventuale accoglimento di un’istanza di riesame in autotutela.

Sul primo fronte, quello procedurale, il Collegio ritiene rispettato l’art. 68, commi 4-bis e 4-ter, cod. amb. La revisione del PAI è stata adottata a seguito di nuovi eventi di dissesto idrogeologico, che costituiscono presupposto alternativo rispetto agli approfondimenti del quadro conoscitivo. Quanto alle procedure di partecipazione e di consultazione, l’amministrazione si è attenuta alle indicazioni del Ministero, contenute nella nota prot. n. 11329 del 4 febbraio 2021; l’appellante, peraltro, non indica quali forme specifiche sarebbero state omesse.

Sotto il profilo istruttorio, la Corte condivide la valutazione del TAR: la decisione si fonda su un’attività conoscitiva adeguata, con tre sopralluoghi, acquisizione di documentazione tecnica, ortofoto e immagini del territorio. La società si duole dell’omessa esecuzione di sopralluoghi sui propri terreni, ma ciò non infirma la tenuta delle valutazioni. La “relazione Maratea”, inoltre, è stata redatta dalla stessa Autorità e non da altri enti per fini diversi.

Sul secondo fronte, quello sostanziale, il Consiglio di Stato ribadisce che la scelta di ampliare il perimetro delle aree vincolate e di attribuire una classe di rischio è frutto di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità o inattendibilità scientifica. L’appellante non ha soddisfatto l’onere di contestazione ab intrinseco: le sue tesi restano apodittiche e prive di riscontri oggettivi. La tesi della modesta entità delle frane contrasta con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023, che ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, e con la documentazione tecnica sui versanti meridionale e sud-orientale.

La classificazione R4 risulta coerente con l’art. 16, comma 1, delle NdA del PAI. Il richiamo all’art. 16, comma 4, è fuori fuoco, perché riferito alle riclassificazioni ordinarie e volto alla declassificazione. Quanto alle aree ASV, la conferma della classificazione deriva dai sopravvenuti eventi franosi, che giustificano nuovi approfondimenti. I vincoli da classe di rischio restano vincoli conformativi e non determinano ablazione sostanziale della proprietà. Conseguentemente, la domanda risarcitoria è rigettata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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