Rinotificazione del ricorso all’indirizzo RegInde della P.A. (TAR Basilicata n. 290 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione del ricorso giurisdizionale amministrativo alla Pubblica Amministrazione deve essere effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dall’Amministrazione stessa al Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012 (c.d. RegInde). L’art. 28 D.L. n. 76/2020, che ha introdotto il comma 1-ter all’art. 16-ter del medesimo decreto, non ha abrogato tale obbligo, ma ha solo disciplinato l’ipotesi residuale in cui l’Amministrazione non abbia provveduto alla comunicazione, consentendo in tal caso la notifica al domicilio digitale indicato nell’elenco IPA. Qualora la notifica sia stata eseguita all’indirizzo errato, il giudice amministrativo, non potendo più dichiarare l’inammissibilità del ricorso per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, dispone la rinotificazione del ricorso all’indirizzo corretto entro un termine perentorio.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune gli aveva ingiunto la demolizione di un volume tecnico interrato e/o seminterrato, realizzato nell’ambito di lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
Il ricorso veniva notificato al Comune di Maratea presso l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall’elenco IPA (comune.maratea@cert.ruparbsilicata.it), e non presso l’indirizzo RegInde (polizialocale@pec.comune.maratea.pz.it) che l’Amministrazione aveva comunicato al Ministero della Giustizia. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il ricorso, notificato il 30.6.2026 e depositato il 3.7.2026, risultava inammissibile per essere stato notificato al Comune presso l’indirizzo di posta elettronica IPA, anziché presso quello RegInde. Ha quindi verificato la disciplina applicabile alla luce del quadro normativo vigente.
Il TAR ha chiarito che l’art. 28 D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, che ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 16-ter del D.L. n. 179/2012, non ha affatto abrogato l’art. 16, comma 12, del medesimo decreto. Tale disposizione continua a imporre alle Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di comunicare al Ministero della Giustizia l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni e le notificazioni. La novella del 2020 ha soltanto previsto che, in caso di mancata indicazione nell’elenco RegInde, la notifica è validamente effettuata al domicilio digitale indicato nell’elenco IPA.
Ne consegue che, quando l’Amministrazione ha adempiuto all’obbligo di comunicazione, come nel caso del Comune di Maratea, il ricorso deve essere notificato obbligatoriamente all’indirizzo RegInde. Solo nell’ipotesi di mancata comunicazione, la notifica può essere eseguita all’indirizzo IPA.
Il Collegio ha poi affrontato la questione relativa alla sorte del ricorso, rilevando che non può più essere dichiarato inammissibile, in quanto la Corte costituzionale, con sentenza n. 148 del 9.7.2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’inciso dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm. “se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante”.
Pertanto, poiché il Comune non si è costituito, il Tribunale ha disposto la rinotificazione del ricorso all’indirizzo di posta elettronica RegInde entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della Segreteria, fissando per il prosieguo la camera di consiglio del 21.10.2026.
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Nota della Redazione
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