Veranda chiusa su terrazzo è nuova costruzione e non pertinenza (TAR Campania n. 879 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La chiusura di un terrazzo pertinenziale mediante tettoia impostata su muratura perimetrale e pannelli laterali, con formazione di un volume stabilmente utilizzabile, integra una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001 e non una pertinenza urbanistica, per la quale è necessaria la qualifica di opera di modesta entità e accessoria rispetto all’opera principale. Ne consegue la legittimità dell’ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, provvedimento a natura vincolata che non richiede comparazione degli interessi né specifica motivazione oltre l’accertamento dell’abuso. La sanzione edilizia ha natura reale e va indirizzata verso chi è proprietario dell’immobile al momento dell’emanazione del provvedimento, restando irrilevante l’individuazione del responsabile dell’abuso. La comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990 non è infine dovuta per la natura vincolata del potere esercitato.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria dal 2018 di un’unità immobiliare al quinto piano di un edificio in Napoli, con terrazzo pertinenziale sul quale insiste un manufatto descritto nel provvedimento come tettoia con sottostante volumetria chiusa, impugnava la disposizione dirigenziale con cui il Comune le aveva ingiunto la demolizione con riduzione in pristino ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001.

Il gravame contestava la qualificazione dell’opera come nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, deduceva la natura pertinenziale del manufatto con conseguente applicabilità della sola disciplina dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, eccepiva l’errata individuazione della ricorrente come responsabile dell’abuso e lamentava la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990. Il Comune si costituiva e la causa giungeva alla decisione all’udienza pubblica del 4 febbraio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalle caratteristiche concrete del manufatto, accertate nel verbale di sopralluogo: tettoia impostata a circa due metri dal calpestio, sostenuta da orditura metallica e per tre lati dalla muratura perimetrale, con chiusura del quarto lato mediante pannelli. Da tali elementi il Tribunale desume la riconducibilità dell’opera al novero delle nuove costruzioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, per la creazione di nuove superfici e volumi a servizio permanente dell’immobile e la modifica della sagoma dell’edificio preesistente.

Per le stesse ragioni è respinta la tesi della pertinenza. La giurisprudenza amministrativa, richiamata dal Collegio, circoscrive la nozione alle sole opere di modesta entità e accessorie rispetto all’opera principale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici, escludendola quando l’opera, per dimensioni e funzione, si connoti di autonomia e non sia coessenziale alla principale. In tal senso vengono citate le pronunce in tema di chiusura di balcone o terrazzo mediante veranda: TAR Campania Napoli n. 2651 del 2024, TAR Liguria Genova n. 758 del 2022 e TAR Calabria Catanzaro n. 843 del 2022. Il primo e il secondo motivo sono quindi respinti.

Quanto alla dedotta carenza istruttoria e motivazionale, il Collegio osserva che i provvedimenti di demolizione di opere abusive, avendo natura vincolata, non richiedono una specifica comparazione degli interessi pubblico e privato, che l’Amministrazione non è tenuta a effettuare, essendo sufficiente l’individuazione delle opere realizzate senza titolo. Viene richiamata, tra le altre, Cons. Stato Sez. II n. 4662 del 2019.

Irrilevante è altresì l’individuazione della ricorrente anche come responsabile dell’abuso, poiché le sanzioni urbanistiche hanno natura reale e non personale: l’ordinanza di demolizione va rivolta a chiunque sia proprietario dell’immobile al momento della sua emanazione. Sul punto sono citate Cons. Stato Sez. II n. 1151 del 2025 e Cons. Stato Sez. II n. 1648 del 2025. Infine, il motivo relativo all’art. 7 legge n. 241/1990 è dichiarato infondato, non essendo dovuta la comunicazione di avvio per la natura vincolata del provvedimento. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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